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“Reintegrarlo subito”. L’ultima sentenza a favore di un non vaccinato è una goduria

Pubblicato il 30/03/2023 15:39
giudice Zanda sentenza psicologo

Ricordate quando c’era chi esultava per le notizie di sospensioni e licenziamento di chi sceglieva di non sottoporsi al vaccino obbligatorio? Insegnanti, poliziotti, sanitari… Sono stati tantissimi a dire No. Perdendo così il posto di lavoro, lo stipendio, i diritti. Di certo, però, non la dignità. Gli stessi che esultavano per quelle notizie, via via, però, hanno dovuto ricredersi. Quando hanno iniziato a capire che forse le cose non stavano davvero come gliele stavano raccontando i governi pandemici di Conte, Draghi e Speranza e i mass media asserviti. E in questo l’inchiesta di Bergamo ha dato una grossa mano a chi fin dall’inizio provava a fare controinformazione. Quella stagione, per fortuna, sta lentamente volgendo al termine, e ora anche la decisione della Corte costituzionale che valutò l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai medici “non irragionevole, né sproporzionata”, viene rivista. Grazie all’ennesima sentenza, a firma della giudice Zanda, a favore della reintegrazione immediata di uno psicologo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)
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Protagonisti della vicenda – che viene riportata da Maddalena Loy su La Verità – sono la magistrata del tribunale di Firenze Susanna Zanda e un ricorrente vaccinato “solo” con due dosi e guarito che era stato sospeso dall’Ordine. Bene, Zanda ha emesso un’ordinanza nella quale, ricorrendo al potere di disapplicazione del giudice interno in caso di normativa configgente, con cui revoca il provvedimento di sospensione dell’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di questo psicologo. Non solo: la magistrata ha anche condannato lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Ma Zanda non è nuova a questo tipo di pronunce. Tanto che ha dovuto subire persino gli insulti dell’ex ministro Speranza. (Continua a leggere dopo la foto)
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Era il 2022. La giudice Zanda emise un’altra sentenza per reintegrare una psicologa non vaccinata sospesa dall’Ordine. L’ex ministro Roberto Speranza non prese bene questa ribellione alla sua dittatura sanitaria e così definì quella sentenza “irricevibile” e che Zanda doveva “vergognarsi“. Ma attenzione, perché la magistrata non solo ha dovuto subire gli attacchi e gli insulti di un ministro, ma anche un procedimento disciplinare da parte del Csm. Procedimento che si è concluso qualche giorno fa con un’archiviazione. Faceva tutto parte della strategia del governo delle autorità per intimorire e scoraggiare chiunque ad andare contro il Sistema. Erano potentissimi allora. Un po’ meno oggi. Ma la battaglia continua ed è ancora lunga. (Continua a leggere dopo la foto)
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giudice Zanda sentenza psicologo

In quest’ultima sentenza, la giudice Zanda è dovuta intervenire su uno psicologo sospeso perché vaccinato con due dosi anziché tre, colpito da evento avverso post vaccinazione, oncologico e anche guarito dal Covid. Nonostante questo, lo “Stato” voleva la terza dose per farlo lavorare. Ci rendiamo conto a che grado di follia e cattiveria siamo arrivati? Tutto questo mentre ogni giorno escono nuovi servizi, studi e approfondimenti sugli eventi avversi e sul rischio di far vaccinare chi ha avuto il Covid. E ormai si sa anche che il risveglio di malattie dormienti dopo la vaccinazione a mRna è stato segnalato in tutto il mondo. Ma le osservazioni della giudice sono una goduria e smontano le tesi “vacciniste” del governo sia su un piano medico-scientifico che giuridico. (Continua a leggere dopo la foto)
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Zanda: “I preparati anti-Covid non potevano essere imposti”

L’obbligo vaccinale fu introdotto con il decreto 44/2021, specificando la balla che la disposizione era adottata per la “prevenzione del contagio da Sars Cov-2″. Sappiamo bene che poi i più contagiati sono stati proprio i vaccinati. E infatti osserva la giudice Zanda nella sentenza a favore del reintegro dello psicologo che “i tre vaccini anti Covid in commercio non hanno come indicazione terapeutica la prevenzione del contagio bensì della malattia“. Quindi, “la cura dei sintomi di una malattia è un fatto del tutto privato, quindi esiste la libertà di curarsi ma anche di non curarsi, perché l’articolo 32 della Costituzione non prevede un obbligo generalizzato di cura”. Di conseguenza, stabilisce Zanda che “i preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini né per poter lavorare, né per esercitare qualsivoglia altro diritto come uscire di casa o frequentare un luogo di culto, cosa che invece è avvenuta col sistema del cosiddetto green pass“. Applausi.

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