Vai al contenuto

“Deve rispettare l’obbligo vaccinale”. Il consulente del governo: “Ecco cosa faremo a settembre”

Pubblicato il 27/06/2022 10:52

Franco Locatelli, oncoematologo al Bambin Gesù, è il presidente del Consiglio superiore di sanità, e anche uno degli esperti più ascoltati dal governo. Per questo quando parla bisogna starlo a sentire bene, perché da quel che dice si può facilmente capire come andranno le cose a livello politico nella gestione della pandemia, compresi vaccini, obblighi e divieti. E proprio su questo fronte Locatelli è netto. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, sull’obbligo vaccinale dice: “Sono molto fermo sul personale sanitario: deve rispettare l’obbligo“. Per tutti gli altri invece? “Offrirei il vaccino, oltre ai fragili, a chi ha dai 60 anni in su. Da quell’età c’è un maggiore rischio di sviluppare una malattia grave”. Nei piani del governo, dunque, è facile ipotizzare proprio questa strada: la conferma dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario (con conseguenti sospensioni e licenziamenti) e poi per gli over 60. Ma il giochino lo abbiamo ormai imparato: la nuova campagna vaccinale partirà così, con gli over 60, poi per altre fasce d’età e poi di nuovo per tutti. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Locatelli inquietano anche perché aprono alla possibilità – la si può leggere così tra le righe – di un obbligo vaccinale permanente per il personale sanitario. In merito all’obbligo vaccinale auspicato dal professor Locatelli, e che certamente il ministro Speranza manterrà, val la pena però ricordare le tante sentenze che stanno ribaltando i dettami del governo ordinando la riammissione al lavoro dei sanitari sospesi o licenziati. Una su tutte, quella di giovedì 28 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Padova, in cui il giudice Dott. Roberto Beghini ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid. Nel provvedimento, il Tribunale evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inutilità a prevenire il contagio definendo la garanzia del vaccino “pari a zero”. (Continua a leggere dopo la foto)

Uno schiaffo in faccia a Speranza e a tutto il governo. E un grande grido di libertà per milioni di italiani. Si legge, tra le altre cose, nel provvedimento: “L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022. La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero”. (Continua a leggere dopo la foto)

Inoltre, il Tribunale di Padova si soffermava sull’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale, con buona pace di Locatelli e Speranza: “La normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui ‘eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui’ (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188). Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata”. (Continua a leggere dopo la foto)

Infine, val la pena ricordare al prof. Locatelli e a tutti che anche il Tribunale di Roma ha ritenuto che la vaccinazione obbligatoria dei sanitari sia illegittima. In un procedimento iniziato con ricorso da una sanitaria sospesa, assistita dall’Avv. Andrea Perillo del Foro di Roma, il Giudice ritiene con ampie e condivisibili argomentazioni che la previsione di una sospensione senza alcuna retribuzione si ponga in evidente contrato con gli artt. 2,3, 32 comma 2, oltre che 36 della Costituzione.

Ti potrebbe interessare anche: Elezioni, nessuno dovrà raccogliere le firme tranne Italexit. Il Palazzo cerca di affossare l’unica opposizione

Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure