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“Ordino il reintegro immediato”. La sentenza rivoluzionaria: “Ecco ogni quanto ci si deve vaccinare”

Pubblicato il 12/07/2022 08:56

Un’altra piccola vittoria della Giustizia e della luce contro le tenebre fatte calare dal governo sui diritti delle persone e dei lavoratori. Un’altra vittoria della Giustizia firmata dal dottor Beghini, giudice del tribunale di Padova, che dà un altro cazzotto a Speranza e al governo. Il giudice ha infatti stabilito che per il sanitario guarito la vaccinazione deve avvenire entro 12 mesi. Una sanitaria guarita il 29.1.22 potrà vaccinarsi nel giorno che vorrà entro il 29.01.23, in virtù di questo deve essere immediatamente reintegrata nel posto di lavoro da parte della ulss. Si legge nella sentenza: “Il giudice, letti gli atti del proc. n. 1100/2022 RG, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7.07.2022, osserva quanto segue. Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. depositato il 15.06.2022, assistente amministrativa della resistente Ulss n. 6 Euganea, premesso di non essersi mai sottoposta a vaccinazione, di aver contratto il virus il 10.01.2022, di essere guarita il 29 successivo e di essere stata sospesa dal servizio dalla predetta datrice di lavoro con atto notificato il 13.04.2022 a causa dell’inadempimento all’obbligo vaccinale; ciò premesso, ella ha adito questo tribunale in via cautelare e di merito, chiedendo in principalità la reintegrazione nel posto di lavoro. L’Ulss n. 6 Euganea resiste”. (Continua a leggere dopo la foto)

Scrive il giudice: “Ritiene questo giudice che il requisito del cd. periculum in mora non sia seriamente contestabile, posto che la retribuzione costituisce notoriamente il mezzo che consente al lavoratore, e alla propria famiglia, di condurre – e di continuare a condurre – un’esistenza libera e dignitosa (cfr. art. 36 Cost.), non potendosi nemmeno trascurare che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro (cfr. art. 1 Cost.) e che la Repubblica lo tutela in tutte le sue forme ed applicazioni (cfr. art. 35 Cost.). Sussiste anche il requisito del cd. fumus boni iuris. La più recente circolare ministeriale 21.07.2021 n. 32.884 […] prevede infatti che ‘è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino
… nei soggetti con pregressa infezione … purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente
entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione’. In punto di fatto, è pacifico che risultata positiva al virus il 10.01.2022, è guarita il 29 successivo. Il provvedimento di sospensione dal lavoro, come detto, le è stato notificato il 13.04.2022. L’Ulss n. 6 Euganea sostiene che ‘Basta leggere quello che era scritto nella circolare del 03.03.2021 relativamente alla possibilità di considerare l’infezione come prima vaccinazione: ‘purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro 6 mesi dalla stessa’. 3.1) La circolare di luglio non modifica in nessun modo tale prospettazione: afferma, infatti, che l’infezione vale come prima dose di vaccino purché la seconda venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi, massimo entro i 12. 3.2) Il termine indicato nelle due circolari è, pertanto, con evidenza un termine dilatorio,
un termine entro il quale la vaccinazione non consente al soggetto di fruire dei benefici del contagio’. È peraltro una tesi che, allo stato degli atti, non può essere condivisa”. (Continua a leggere dopo la foto)

Continua il giudice Beghini: “Alla cit. circolare ministeriale 3.03.2021, n. 8284, è infatti succeduta la cit. n. 32.884 del 21.07.2021, alla quale non può non attribuirsi rilevanza esclusiva alla luce del criterio cronologico sancito dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (in termini, v. i decreti presidenziali del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 28.04, 3.05 e 4.05.2022, confermati in sede collegiale); anche perché, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la due circolari si basano, richiamandoli espressamente, su pareri scientifici cronologicamente successivi, sicché, in assenza – nella circolare più recente – di un qualche riferimento alla persistente vigenza della circolare precedente, sembra evidente che le più recenti – anche se non di molto – conoscenze scientifiche debbano prevalere su quelle meno recenti, considerate all’evidenza superate. Diversamente, non si comprenderebbe il senso della emanazione di una nuova circolare. Considerato quindi che deve farsi esclusivo riferimento alla cit. circolare ministeriale n. 32.884 del 21.07.2021, essa, come accennato, prevede che ‘è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con la pregressa infezione di SARSCoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione’. Come si può osservare, la circolare non ha individuato un unico termine massimo entro il quale il soggetto deve sottoporsi alla vaccinazione: prevede invece che quest’ultima debba avvenire entro due intervalli temporali diversi, e si limita a dichiarare meramente “preferibile’ (quindi, non obbligatorio) il termine massimo di 6 mesi dall’infezione”. (Continua a leggere dopo la foto)

Continua il giudice: “Considerando che nessuna norma legislativa (stante la riserva di legge prevista dall’art. 32 Cost.) attribuisce espressamente al datore di lavoro il potere di scegliere uno dei due intervalli temporali, questo giudice ritiene di dover adottare l’unica interpretazione possibile, vale a dire quella costituzionalmente orientata, nel senso che debba – appunto – trovare applicazione il cit. art. 32 Cost., sub specie libertà della persona, nella specie del lavoratore, di autodeterminazione in materia sanitaria, con esclusione quindi della soggezione dello stesso alla potestà del datore di lavoro. Da ciò consegue che, in assenza di una norma legislativa, alla persona – e solo a lei – spetta di decidere in quale istante sottoporsi alla vaccinazione, purché entro l’intervallo di tempo di non oltre 12 mesi dalla guarigione, come consente la circolare in esame. Come detto, nella fattispecie è pacifico che, risultata positiva al virus il 10.01.2022, è guarita il 29 successivo, con la conseguenza che ella ha diritto di essere reintegrata nel posto di lavoro, pur in assenza di vaccinazione, fino al 29.01.2023″. (Continua a leggere dopo la foto)

La conclusione: “Allo stato degli atti, pertanto, la sospensione dal servizio notificatale il 13.04.2022, sembra illegittima, in quanto contraria alla circolare n. 32.884 del 21.07.2021. P Q M visti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c., accoglie il ricorso ed ‘autorizza’ a sottoporsi alla vaccinazione in un giorno che lei stessa deciderà, purché non oltre 12 mesi dalla guarigione e quindi al massimo entro il 29.01.2023. Per l’effetto ordina all’Ulss n. 6 Euganea di reintegrarla immediatamente nel posto di lavoro fino
allo scadere di tale termine, anche in assenza di vaccinazione. Spese al definitivo. Si comunichi. Padova, 8 luglio 2022. Il giudice dott. Roberto Beghini”.

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