Grazie alla forte opera di controinformazione, e avendo fatto calare sempre più il velo che copriva la verità grazie alla narrazione a senso unico del governo e dei media nazionali, sempre più persone hanno preso coscienza e consapevolezza dei danni subiti dalla vaccinazione. Danni gravi, gravissimi, in molti casi addirittura la morte. E ora iniziano anche a chiedere i risarcimenti. Ma è possibile davvero farlo? Come funziona? Quali sono i margini? Come spiega Maurizio Hazan su Il Sole 24 Ore, “chi subisce un danno da emotrasfusione non può cumulare gli indennizzi previsti dalla legge 210 del 1992 e il risarcimento del danno eventualmente richiesto in un giudizio civile. Ma il divieto non opera per il solo fatto che la vittima abbia titolo per pretendere l’indennizzo, ma ne presuppone l’effettivo pagamento. Lo ha deciso la Cassazione che, con l’ordinanza 12388 del 15 aprile 2022, ha chiarito i termini dei divieti di cumulo tra indennizzi e risarcimenti, con principi applicabili anche in caso di danni da vaccini anti Covid“. (Continua a leggere dopo la foto)
Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria era stata svolta nei confronti del ministero della Salute a seguito di una infezione da Hcv (epatite C) contratta in conseguenza di una emotrasfusione. “La Corte d’appello ha emesso sentenza di condanna ma ha ridotto la posta risarcitoria decurtando una somma pari all’ammontare dell’indennizzo che il danneggiato avrebbe ottenuto dopo che la Commissione medico ospedaliera competente prevista dalla legge 210 del 1992 ne aveva affermato il diritto. La Cassazione cassa la sentenza d’appello precisando che nessuna decurtazione avrebbe dovuto essere effettuata poiché il ministero non aveva dato la prova dell’effettivo pagamento dell’indennizzo a favore dell’attore”. (Continua a leggere dopo la foto)
Gli esiti sono applicabili ai vaccini anti Covid perché “la tutela indennitaria prevista dalla legge 210 riguarda, oltre ai darmi da emotrasfusione, quelli derivanti da vaccinazione obbligatoria e anche da vaccinazioni facoltative ma raccomandate per esigenze di salute pubblica (Corte costituzionale, sentenza 118/2020). Il decreto legge 4 del 2022 ha poi espressamente esteso il sistema indennitario ai danni permanenti causati dalla «vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana», con conseguente previsione di nuovi stanziamenti a copertura dei costi, per il 2022 e per il 2023”. (Continua a leggere dopo la foto)
In sostanza, chi si ritenga danneggiato da un vaccino anti Covid “può senz’altro presentare domanda di indennizzo, chiedendo che sia accertata da parte della Commissione medica competente la riferibilità causale della complicanza e del danno permanente alla somministrazione del farmaco, senza dover indagare su eventuali responsabilità risarcitorie. Non è peraltro preclusa l’azione civile a chi preferisca ottenere un vero e proprio risarcimento a carico del soggetto ritenuto responsabile della causazione del danno. L’azione può essere promossa anche da chi abbia già chiesto e ottenuto l’indennizzo, ma il risarcimento dovrà tener conto di quanto già percepito a titolo indennitario, decurtandolo dal montante risarcitorio al fine di evitare indebiti arricchimenti. Però, se il ministero non dà prova dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo, la decurtazione non opera.
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