Il mese di giugno, si sa, è tempo di pagamenti e di scadenze fiscali. La data più imminente è quella di venerdì 16 giugno, allorché andrà saldato l’acconto della tassa comunale sulla casa, ovvero l’Imu, l’Imposta municipale unica. Occorre, però, precisare che questo 2023 porta con sé diverse novità, che non prescindono dal fatto che vi sia sempre un importo minimo da pagare, fissato dalla legge a 12 euro. La cifra potrebbe, però, essere inferiore in alcuni comuni ed è su base annua. Ecco, dunque, una piccola guida su calcoli ed esenzioni relativi all’imposta. (Continua a leggere dopo la foto)
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Le novità per l’Imu 2023
Anzitutto, in base alla legge di Bilancio 2023, la riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5%. Poi, dal metodo “previsionale” si passa a quello “storico”. L’acconto del 16 giugno dovrà, pertanto, corrispondere alla situazione del primo semestre, e specifichiamo che un periodo di almeno 15 giorni equivale a un mese intero. Con una eccezione: nel caso in cui una casa fosse stata acquistata a giugno, varrebbe la regola in vigore con la nuova Imu del 2020, che prevede il pagamento pari al mese di possesso. L’Imu va versata anche sui terreni, con talune eccezioni, che approfondiremo a breve. In accordo con le ultime dichiarazioni dei redditi, 6,4 milioni di contribuenti hanno redditi agrari; altri 18,9 milioni vantano redditi da fabbricati. Ricordiamo, inoltre, che in caso di comodato tra comproprietari non è prevista la riduzione dell’Imu. Con la sentenza numero 37346 del 2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato, infatti, chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’Imu senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria. (Continua a leggere dopo la foto)
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Le esenzioni, tra conferme e novità
Fanno eccezione i terreni montani o collinari, individuati dalla circolare numero 9 del 1993, e tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Altra esenzione, fino al 20 novembre, si concretizza nella sospensione dell’acconto per gli immobili delle zone alluvionate in Romagna, Marche e Toscana. Più in generale, è anche prevista una riduzione del 50% dell’imponibile per “i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati” per il periodo in cui esiste tale condizione. Inagibilità e inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale. Analogamente, restano esenti per il 2023 i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia. Anche per il 2023 è confermata, inoltre, l’esenzione di circa 19 milioni di abitazioni in cui “il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”, come si legge sul portale amministrazionicomunali.it. Un’altra novità del 2023 interessa, infine, gli immobili occupati abusivamente, che sono esentati dall’Imu se è stata fatta denuncia o iniziata un’azione in sede penale. Per concludere, un’altra importante novità è data dal fatto che, dal primo gennaio 2023, il tasso di interesse da applicare per il “ravvedimento” è pari al 5% annuo, come da Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2022. Il “ravvedimento operoso”, a seconda della data di pagamento, calcola automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all’imposta da versare, in base al numero di giorni di ritardo. Naturalmente, sarà necessario indicare la data in cui verrà effettuato il pagamento.
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