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Sismabonus 110%

Pubblicato il 07/01/2021 09:49

di Domenico Armillei.

Il Sismabonus 110% offre una grande opportunità per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ma non sempre è semplice districarsi tra criteri di ammissione al bonus fiscale e requisiti normativi per garantire il miglioramento sismico della struttura. Il quadro normativo di riferimento è infatti duplice. Da una parte la Legge 77/2020, legge di conversione e integrazione del Decreto Rilancio, che nel comma 4 dell’art. 119 (definisce i requisiti delle ristrutturazioni ammesse al Sismabonus 110); dall’altra le Norme Tecniche per le Costruzioni che invece definiscono (i criteri progettuali per garantire un adeguato livello di sicurezza in presenza di sisma). Il collegamento tra questi due piani normativi (fiscale e tecnico) è il DL63/2013 che stabilisce la modalità per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, la validità del Superbonus 110%, in sede Legge di Bilancio 2021, il periodo di scadenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Cosa rientra nel Sismabonus.

La nuova aliquota si applica:

  • agli interventi di riqualificazione antisismica su singole unità immobiliari o su parti comuni degli edifici (art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies. 1 del D.L. n. 63/2013;
  • all’acquisto di immobili antisismici (art. 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013).
    La detrazione con aliquota al 110%;

A chi spetta il Sismabonus 110%.
Quanto ai soggetti beneficiari, la detrazione spetta esclusivamente:

  • ai condomìni;
  • alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • agli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché agli enti aventi le medesime finalità;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • alle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

Quali interventi sono esclusi.
Sono stati espressamente esclusi gli interventi riguardanti le unità immobiliari appartenenti alla categoria:

  • catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • catastale A/8 (abitazioni in ville);
  • catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  • immobili ubicati in zona sismica 4;

L’Asseverazione secondo il Sismabonus 110%.
Quanto all’asseverazione, il co. 13, lett. b dell’art. 119 stabilisce espressamente che
l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture.
Inoltre, il comma 14 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni
di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, il cui massimale sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate in ogni caso, non inferiore a 500.000,00 Euro.

Quali sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.
Chi rilascia asseverazioni (o attestazioni) infedeli incorre nella sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 Euro, per ciascuna asseverazione o attestazione infedele.

Benefici economici fiscali del Sismabonus 110%, cosa fare.
Ai fini del Sismabonus 110% il legislatore ha stabilito un duplice criterio per l’individuazione degli immobili oggetto degli interventi agevolabili:

  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione o ad attività produttiva;
  • le unità immobiliari interessate alla detrazione sono quelle considerate ad alta pericolosità sismica in ragione della loro ubicazione geografica;
    Destinatari dell’agevolazione sono i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che producono reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES.
    Le spese sulle quali deve essere calcolata la detrazione non possono eccedere la somma di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare.
    Consigliamo comunque sempre di rivolgersi un Ingegnere strutturista esperto per assicurarsi di averi i requisiti per poter accedere all’agevolazione.