Aveva deciso improvvisamente di cessare l’attività di consegna di cibo a domicilio e licenziare di punto in banco circa 4 mila rider. Contro la società Uber Eats, però, è ora arrivata la forte presa di posizione del Tribunale di Milano, che ha accolto l’azione per condotta antisindacale promossa da alcune organizzazioni aderenti alla Cgil (Nidil, Filcams e Filt). Stabilendo, nella sostanza, come una società “che chiude l’attività di delivery food nel territorio nazionale e comunica la cessazione del rapporto con tutti i rider titolari di un contratto di collaborazione incorre in una condotta antisindacale se queste persone svolgono, in concreto, prestazioni qualificabili come lavoro subordinato”. La chiusura dei rapporti, in questo caso, va quindi preceduta dal completamento della procedura di informazione e consultazione prevista dalla legge. (Continua a leggere dopo la foto)
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Come spiegato dal Sole 24 Ore, il decreto ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, “i rider debbano essere qualificati come lavoratori subordinati. Ciò ha una conseguenza importante: prima di procedere alla comunicazione dei recessi, la società avrebbe dovuto attivare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di consultazione previste in caso di delocalizzazioni in base all’articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 234/2021″. (Continua a leggere dopo la foto)
Ulteriore conseguenza di tale ricostruzione, secondo il Tribunale, è che la società avrebbe dovuto attivare anche le procedure di informativa e consultazione previste dalla legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi. Da qui la decisione, che d’ora in avanti influenzerà anche eventuali altri pronunciamenti. (Continua a leggere dopo la foto)
Il Tribunale ha infatti dichiarato la natura antisindacale della condotta aziendale, consistente nella omissione delle procedure anzidette, e ordinato alla società di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgevano la prestazione di rider con account attivo il 14 giugno 2023. Inoltre, ha ordinato alla società di avviare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di confronto previste dalla legge 234/2021 e quelle di licenziamento collettivo previste dalla legge 223/1991 per chi aveva rapporti di collaborazione.