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Medici aziendali contro il governo: “Il Green pass non impedisce il contagio”

Pubblicato il 16/09/2021 09:13

Draghi e i suoi stanno lavorando all’estensione del Green pass e sono pronti a varare – udite udite – il Super Green pass. Sulla base di quali dati e di quali principi non è dato saperlo. Intanto, però, mentre loro sono chiusi nei loro palazzi, fuori qualcosa inizia a smuoversi, e sempre partendo dal campo sanitario. I medici aziendali, ad esempio, criticano aspramente le nuove misure del governo per l’obbligatorietà del Green pass in sempre più luoghi di lavoro: “Non tocca a noi controllare il Green pass”, dicono con una nota dell’Anma, l’associazione di categoria. E poi… (Continua a leggere dopo la foto)

Aggiungono i medici aziendali: “Non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass”. E ancora: “Non è un documento sanitario, può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il medico competente (il medico aziendale, ndr;) – recita una nota ripresa dal Corriere -, può essere verificato esclusivamente tramite la app dedicata che non rende visibili i dati sanitari, l’attività di verifica non comporta ‘in alcun caso’ la raccolta dei dati (in qualsiasi forma)”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Non vi è nessun dubbio oggi sul fatto che con il Green pass il medico competente non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità”, continua il comunicato dei medici competenti. Anma sottolinea inoltre che “la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del Green pass”. (Continua a leggere dopo la foto)

Conclude la nota dei medici: “Il certificato verde non rappresenta una ‘misura di sicurezza’ per il datore di lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48h tramite tampone, condizione che riteniamo perlopiù inattuabile. Tantomeno può essere invocato ricorrere ad un aggiornamento del documento di valutazione del rischio relativamente al rischio da virus SARS-CoV-2 tranne che nelle situazioni già definite dal Titolo X del decreto legislativo 81 del 2008”.

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