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Assegni ai sospesi, il Tar non ci sta. L’ordinanza che ribalta la decisione della Corte Costituzionale

Pubblicato il 17/12/2022 12:04 - Aggiornato il 23/01/2023 08:00

Venerdì 16 giugno il TAR Veneto ha pubblicato un’ordinanza molto importante in cui, in attesa di poter “vagliare le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale”, riconosce in via cautelare l’assegno pari al 50% della retribuzione ad un dipendente del Ministero dell’Interno, sospeso in quanto non in possesso del super green pass, quell’odioso strumento antidemocratico che ha sospeso la democrazia in Italia per un periodo lungo, troppo lungo. Nel comunicato del 1° dicembre scorso, ricordiamolo, la Corte Costituzionale si era infatti espressa per contro la corresponsione di un assegno ai lavoratori sospesi in quanto non vaccinati. Riproponiamo qui il testo integrale dell’ordinanza apparsa il 16.12.2022 (N. 00918/2022 REG.PROV.CAU. N. 01374/2022 REG.RIC) in cui si fa questo ulteriore passo avanti contro l’ingiustizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Si legge nel testo del Tar: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casati, Gianni Gemma e Boris Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, San Marco, 63; nei confronti Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a. del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 ai sensi dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021, -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno –OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- b. del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 ai sensi dell’art. 9 quinquies D.L. n. 52 del 2021, -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno –OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- c. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali”. (Continua a leggere dopo la foto)

Scrive il Tar: “Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che, conformemente all’indirizzo precedentemente assunto dalla Sezione, fermo ogni ulteriore approfondimento meritale, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla parte in cui gli atti impugnati non dispongono la corresponsione del 50% della retribuzione con riguardo ai periodi qualificati dall’Amministrazione come assenza ingiustificata dal servizio; Ritenuto che la particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase; Ritenuto infine di rinviare la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023 – nella quale sarà chiamato il connesso ricorso -OMISSIS– al fine di conoscere e vagliare le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale si è espressa riguardo alla legittimità dell’obbligo vaccinale a tutela della salute e agli effetti derivanti dalla sua inosservanza, come reso noto dalla stessa Corte, con comunicato stampa del 1° dicembre 2022…”. (Continua a leggere dopo la foto)

P.Q.M. Il Tar Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) “accoglie la domanda cautelare nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione e rinvia la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente”. (Continua a leggere dopo la foto)

Conclude l’ordinanza del Tar: “Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente; Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore; Filippo Dallari, Referendario”.

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