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“Può continuare a esercitare”. Un’altra pronuncia del Tar a favore di una sanitaria non vaccinata: il castello sta venendo giù

Pubblicato il 02/08/2022 10:11 - Aggiornato il 03/08/2022 13:46

Un altro caso si sospensione di una professionista non vaccinata. Ancora. Ad agosto del 2022, dopo che ogni tipo di studio scientifico, ma anche la realtà stessa, sta palesando l’insensatezza del provvedimento voluto da Speranza e avallato da Conte prima e Draghi poi. Tutti i vaccinati si sono reinfettati e stanno infettando a loro volta, anche nei posti di lavoro. Ma in Italia succede ancora che un sanitario rischia di restare senza stipendio per la folle ideologia vaccinista che sta facendo acqua da tutte le parti. L’ultimo caso, si diceva, riguarda una psicologa che si era rivolta al Tar contro il provvedimento dell’ordine lombardo degli psicologi che il 15 marzo, fondandosi sulla normativa nazionale (che vieta le professioni sanitarie se non si è vaccinati contro il Covid), le aveva ordinato la sospensione dell’attività professionale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Tar della Lombardia, con sentenza pubblicata il primo di agosto (presidente del collegio giudicante Antonio Vinciguerri), ha deciso che la sospensione dell’attività può valere solo per quella “in presenza”, mentre è illegittima se la psicoterapia si svolge in modalità a distanza, ad esempio attraverso una videochiamata. Come riporta Milano Today, la psicoterapia quindi potrà continuare ad essere svolta a distanza da parte della dottoressa milanese non vaccinata. Questo (si legge nella sentenza) per “accordare preferenza all’interesse economico e di continuità professionale della ricorrente”, laddove la modalità a distanza “non arreca pregiudizio alla salute pubblica ed al diritto dei clienti di accedere alle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza”. (Continua a leggere dopo la foto)

La psicologa potrà quindi svolgere la sua professione, ma soltanto a distanza. Una decisione, quella del Tar, che costituirà un precedente, perché entra nel merito della legittimità generale dell’obbligo di vaccinazione anti covid per i professionisti della sanità, limitandolo evidentemente alle prestazioni fornite in presenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Quello della psicologa milanese non è un caso isolato in Italia. Più volte l Tar si sono pronunciati in questi mesi in casi analoghi e sono emerse bellissime sorprese. In un modo o nell’altro i giudici stanno dando quasi sempre ragione ai lavoratori sospesi, vuoi perché è anticostituzionale che si lasci una persona senza il diritto di sostenersi attraverso il suo lavoro, vuoi perché, dati alla mano, il provvedimento di Speranza è privo di fondamento scientifico.

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