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Nuovi poteri del Presidente del Consiglio. Ecco cosa si nasconde dietro l’ultimo DPCM di Draghi

Pubblicato il 15/09/2022 14:12

I nuovi poteri del Presidente del Consiglio nascondono qualcosa?

In data 9 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – n. 211) il D.P.C.M del 1° agosto 2022 n. 133 “Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti”, che entrerà in vigore il 24 settembre p.v.

L’art. 1 del D.P.C.M in questione rinvia alla legge 11 maggio 2012, n. 56, la quale ha convertito con modificazioni il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, “recante norme in  materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le  attività  di  rilevanza strategica  nei  settori  dell’energia,   dei  trasporti e delle comunicazioni”. In particolare, si legge all’art. 1 della legge n. 56/2012 (“Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale”) che “Con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i  rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell’interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su  conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza  nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezzadegli  approvvigionamenti, alla sicurezza  delle  informazioni, aitrasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel casodi acquisto, a qualsiasi titolo, di  partecipazioni in imprese chesvolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa esicurezza nazionale”;

b) veto  all’adozione  di  delibere, atti  od  operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa di cui alla lettera a), che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità, compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società,  il trasferimento dell’azienda o  di  rami  di  essa  o  di  società  controllate,  il trasferimento all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della  società,  la  modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351,  terzo comma, del codice civile [ovvero introdotte ai sensi dell’articolo  3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del  presente  decreto], le cessioni  di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o  immateriali, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o  l’assunzione  di vincoli  che  ne  condizionino  l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali;

c) opposizione all’acquisto, a qualsiasi  titolo, di partecipazioni in un’impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo  Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani o soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga  a detenere,  direttamente oindirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livellodella partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso  specifico  gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale  fine  si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l’acquirente ha stipulato uno dei patti di  cui  all’articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive  modificazioni,  ovvero  di  quelli  di  cui  all’articolo 2341-bis del codice civile

Il D.P.C.M., che entrerà in vigore il 24 settembre, prevede l’attribuzione di significativi poteri in capo alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, l’art. 2 co. 1 (“Coordinamento delle attività per l’esercizio dei poteri speciali e individuazione degli uffici responsabili”) prevede che “Le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri”, mentre il co. 2
prevede che l’ufficio responsabile dell’attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali è individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 3 co. 1 prevede l’istituzione di un “Gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato o da un designato del Segretario generale e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri, nonché dai responsabili designati dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Sono nominati altresì componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il co. 2 prevede che icomponenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’art. 4. stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del Gruppo di coordinamento, con gli uffici nonché con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificità della materia o dell’operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell’attività istruttoria nonché la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l’esercizio dei poteri speciali e predispone una relazione annuale.
Tale Dipartimento per il coordinamento amministrativo svolge, altresì, le funzioni di punto di contatto di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri per la cooperazione con le autorità responsabili dei Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Analizzata la questione dal punto di vista giuridico è opportuno dire due parole su quella politica.

È singolare che tali poteri speciali, riguardanti anche il settore energetico, siano attribuiti in via di necessità e urgenza ad un Presidente del Consiglio dimissionario che, stando alla prassi costituzionale, dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti; tali (indefiniti) poteri speciali vengono conferiti in un momento in cui vi è un Parlamento disciolto che si appresta al rinnovamento dei suoi componenti.

Non si ricordano casi nei quali in piena campagna elettorale un Governo continui ad emanare decreti-legge basati su presunte emergenze.

Forse il Governo sa qualcosa che noi non sappiamo?

Quello che si può desumere, al di là del fatto che questa manovra serva a far saltare le elezioni, la cosa appare quantomai fantasiosa, è che il Governo è conscio del fatto che l’era della globalizzazione selvaggia è finita, per sempre, e si va verso un mondo diviso in blocchi; in questo mondo sicuramente la Russia è vista come un nemico e quindi si stanno introducendo norme e regolamenti tali da limitare le società straniere nelle operazioni societarie sugli asset strategici italiani.

Però, considerato che la Legge di riferimento è quella del 2012 ci si chiede: i Governi, attuale e quelli procedenti cosa hanno fatto per tutelare le nostre società, considerate di rilevanza nazionale, dagli attacchi stranieri?

Inoltre, dato che il Governo sembra aver fatto questo decreto in fretta e furia quali sono le società che negli ultimi mesi abbiamo perso a causa della mancanza di un regolamento di questo tipo.

In sostanza: quanto siamo stati conquistati dagli stranieri senza saperlo?

Queste sono le domande per le quali si deve pretendere una risposta.

Avv. Andrea Perillo