Inflazione, generi alimentari in rialzo, benzina alle stesse. Non bastassero questi brutti pensieri a preoccupare gli italiani in vista del Natale, ecco arrivare anche l’ennesima stangata che rischia di abbattersi sulle famiglie: Imu e Tari. Con la fine dell’anno si stanno infatti avvicinando le scadenze di pagamento per l’imposta unica sugli immobili e la tassa sui rifiuti: ecco allora una piccola guida per capire quanto e come si dovranno pagare. Per quanto riguarda l’Imu, entro il 16 dicembre i proprietari immobiliari devono effettuare il versamento dell’imposta, con un saldo solitamente così suddiviso: il 16 giugno 2022 deve essere versato l’acconto, il 16 dicembre arriva il saldo. A versarlo saranno i cittadini che possiedono una prima casa di lusso, ovvero quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/, case signorili, ville e castelli, oltre ai proprietari di seconde case e di immobili diversi dall’abitazione principale. (Continua a leggere dopo la foto)
Come spiegato da Affari Italiani, per il versamento Imu esistono tre modalità possibili: utilizzare il modello F24 scaricabile dal sito homebanking della banca o richiedibile presso gli uffici postali, tramite bollettino postale o sulla piattaforma PagoPa. Non bastasse, però, oltre all’Imu ci sarà anche la Tari a preoccupare le famiglie italiane. (Continua a leggere dopo la foto)
La scadenza di pagamento della tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in Italia si avvicina, con i singoli enti locali che stabiliscono quando pagare la tassa rifiuti. Alcune regole, però, sono valide in tutto il territorio nazionale e ai fini del pagamento è necessario che vengano stabilite almeno due scadenze Tari, di cui una successiva al 30 novembre di ciascun anno. Bene, dunque, consultare le date sul sito del proprio Comune. (Continua a leggere dopo la foto)
Per il calcolo della Tari è invece fondamentale considerare la superficie dell’immobile considerato, con la normativa che specifica: “Per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento”.
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