Vai al contenuto

“Obbligo vaccinale contrasta con Costituzione”. Il Tribunale demolisce Speranza e Draghi. La sentenza

Pubblicato il 10/05/2022 16:25

Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Mariarosa Pipponzi, tramite un’importante sentenza depositata sabato 7 maggio 2022, ha messo in evidenza in modo netto ed inequivocabile il contrasto dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto n. 44 per gli operatori sanitari con la Costituzione Italiana.
(Continua a leggere dopo la foto)

La sentenza

Il Giudice, in seguito, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, a fronte del riconoscimento dell’assegno alimentare lavoratrice dipendente che aveva eseguito il ricorso. Come esposto nell’ordinanza, la donna “vive in affitto presso abitazione Aler, sopportando un canone di locazione, attualmente, di euro 340,28 che tuttavia negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare per mancanza di mezzi”. Inoltre, “la stessa aveva, al 31/12/2021, un saldo liquido, sul proprio conto corrente, pari ad euro 653,76 che non ha potuto alimentare e quindi è in via di esaurimento” e “viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di beneficienza”.
(Continua a leggere dopo la foto)

Dubbi sulla costituzionalità

Certamente una situazione borderline. Un contesto drammatico causato dalle assurde imposizioni del Governo. Nel testo dell’ordinanza, infatti, si legge: “di aver rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte Costituzionale”, “per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del decreto legge n.44 del 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall’articolo 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione” e “per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione dell’articolo 4 ter comma 3 del decreto legge n.44 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76, nella parte in cui recita per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati”.
(Continua a leggere dopo la foto)

I due precedenti

Dunque, sono due i provvedimenti principali stabiliti dalla Giudice: la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e la corresponsione dell’assegno alimentare alla ricorrente. Nell’ordinanza vengono citati anche due importanti precedenti. Chi ci legge ricorderà il decreto n. 726 del Tar Lazio, dove il ricorrente era un agente della Polizia penitenziaria che aveva impugnato il provvedimento di sospensione della propria Casa circondariale. L’altro precedente è del Tar Lombardia. Si tratta di un’ordinanza della Prima Sezione del Tar Lombardia che ha per la prima volta sollevato formalmente la questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari, con particolare riferimento all’articolo 4 comma 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito in legge n.76 del 28 maggio 2021, relativo alla “immediata sospensione” degli operatori non in regola e alla “annotazione nel relativo Albo professionale“.

Potrebbe interessarti anche: La fine di Draghi “il migliore”: il sostegno alla guerra in Ucraina per lui è un disastro. I sondaggi

Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure