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“Green pass discriminatorio per i lavoratori”: il Garante della privacy boccia il governo

Pubblicato il 12/11/2021 18:59

In data odierna il Garante della Privacy ha inviato una lettera relativa alle criticità riscontrate in merito al Green pass e la conservazione dei dati degli utenti, conservazione che a suo avviso, entrerebbe in contrasto con il regolamento Ue sul Green pass. In particolar modo, in merito alla possibilità che il lavoratore consegni copia della Certificazione Verde al datore di lavoro. Nella missiva indirizzata a l presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, al Ministro della salute Speranza, a Federico D’Incà, ministro dei Rapporti col Parlamento nonché al governo tutto, il Garante scrive “in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati”.

Il Garante rappresenta “talune criticità”: “in primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass””, si legge nella lettera. “Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità”. Dunque, “l’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato”. Ciò avverrebbe in contrasto, “con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679)”. Questa ipotesi, inoltre, ad avviso del Garante, ” rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite”. Nella lettera si legge inoltre che “la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento””.

Un divieto necessario a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del lavoratore, ma anche “delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale”. Infatti, il Garante deduce che “dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass”. Va da sé, dunque, che in questo modo non vi sarebbe nessuna garanzia di riservatezza. “La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro” ricorda il Garante “pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003)”. La conclusione del Garante è senza appello: “Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile”.