Ci siamo. Quella che in queste ultime settimane si presentava solo come un’ipotesi ora è realtà. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce – come scrive il Corriere – i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Noi invece lo chiamiamo in un altro modo, memori dell’esperienza Covid: lockdown energetico. “Il periodo di accensione degli impianti – spiega il Mite – è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”. (Continua a leggere dopo la foto)
Termosifoni giù di un grado, riscaldamenti in funzione un’ora in meno e per un periodo complessivamente più breve di 15 giorni rispetto allo scorso anno. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1 grado. Il governo ha anche predisposto una lista delle varie parti d’Italia divise per zone e giorni per regolarne l’accensione. Verrebbe da dire agli italiani: preparate i maglioni, non dimenticate mai di mettere la “maglia della salute” e copritevi bene, perché sarà dura. Molto dura. (Continua a leggere dopo la foto)
Il calendario delle accensioni ridisegna la cartina di accensione dei riscaldamenti: “1) Zona A: ore 5 giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D: ore 11 giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione”. La zona A è costituita dal Sud Italia e dalle isole; la zona F è quella dell’arco alpino, con città Belluno, Trento e Cuneo. In mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella zona B; Napoli, Imperia e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, e L’Aquila nella E. (Continua a leggere dopo la foto)
Spiega ancora il Corriere riprendendo il provvedimento: “Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Sono previste delle esenzioni, in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.
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