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Multe agli over 50: la guida pratica per difendersi dalla prepotenza di Stato

Pubblicato il 08/04/2022 12:03

Chi è soggetto all’obbligo vaccinale?

Dalla data di entrata in vigore ( 1 febbraio 2022 ) e fino al 15 giugno 2022, tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri di cui all’art. 35 e 36 del testo unico sull’immigrazione, che abbiano compiuto 50 anni, ovvero che li compiono in data successiva a quella di entrata in vigore dell’obbligo, entro il 15 giugno. 

Per essere soggetti all’obbligo, pertanto, è necessario avere la residenza nel territorio dello Stato. I cittadini italiani o di altri paesi facenti parte dell’Unione europea che non hanno (o non hanno più) la residenza in Italia, non sono soggetti all’obbligo. 

Quando non sussiste l’obbligo?

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

L’infezione da SARS-COV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile. Pertanto chi ha preso il covid prima dell’1 febbraio non dovrebbe essere soggetto alla sanzione per tutta la durata del Green Pass, e dovrebbe rimanere esente se il suo Green Pass scade dopo il 15 giugno.

A quanto ammonta la sanzione?

La multa ammonta ad euro 100,00 ed è una sanzione amministrativa pecuniaria una tantum, nel senso che può  essere comminata una volta soltanto (almeno fino al 15 giugno). 

  • Non possono essere elevate più sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo;
  • L’ammontare della multa non può essere riscosso mediante prelievo diretto sul conto corrente; 

A chi si applica la multa?

La multa si applica nei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la seconda dose nei termini previsti (15 giorni);
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la terza dose nei termini di validità del Green Pass (6 mesi).

Qual è il primo atto che viene notificato?

Il primo atto che viene notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarà la sanzione vera e propria, ma una comunicazione di “avvio del procedimento sanzionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni. 

Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono: 

  1. comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure eventuale altra ragione di oggettiva impossibilità (ad esempio che non è stato possibile prenotare il vaccino per mancanza di slot disponibili, oppure perché si è avuto il Covid o vi è stato un oggettivo impedimento, come malattia, infortunio, o perché ci si trova all’estero, etc…). Con la stessa comunicazione, può essere richiesto un colloquio in contraddittorio con l’ASL.;
  1. nello stesso termine di 10 giorni è necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta comunicazione all’ASL, accedendo al sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  1. Inviare Istanza di archiviazione in autotutela ai responsabili del procedimento, con la quale si avverte gli stessi dell’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale e della grave violazione che si sta commettendo – posto che risultano documentati ed accertati numerosi effetti avversi anche mortali – richiedendo l’archiviazione del procedimento, con l’avvertimento che, nel caso in cui gli stessi dovessero decidere per la prosecuzione del procedimento, verrà presentata denuncia penale a loro carico.
  • 1) Responsabile procedimento sanzionatorio per conto del Ministero della Salute indicato nell’avviso: (email: [email protected] ).
  • 2) responsabile del procedimento di emissione e invio della comunicazione per conto dell’Agenzia delle estrate-Riscossione: [email protected]
  • L’ASL, nei successivi 10 giorni, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’attestazione con la quale si conferma ovvero non si conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad adempiere. Se la multa non deve essere pagata, il Fisco chiude il procedimento, altrimenti il procedimento va avanti. 
  • I responsabili del procedimento, ricevuta l’istanza di archiviazione di cui sopra, dovranno decidere se proseguire o meno con il procedimento. 

Quando arriva la sanzione vera e propria?

La sanzione vera e propria verrà notificata da parte dell’Agenzia delle Entrate (a mezzo PEC o raccomandata) entro 180 giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra. Si tratta di un “Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”.   

A questo punto il ricevente potrà scegliere se pagare la multa entro 60 giorni ovvero se fare ricorso nel termine di 30 giorni.

E’ chiaro pertanto che, ammesso che gli incroci di dati e comunicazioni tra Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate funzionino alla perfezione, la multa vera e propria difficilmente arriverà ai destinatari prima dell’autunno.

Qualora invece la sanzione non dovesse essere notificata entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’ASL, l’obbligazione di pagare di estingue. 

Cosa fare per opporsi alla sanzione ?

Per opporsi alla sanzione va presentato ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere presentato personalmente o rivolgendosi ad un legale e prevede il pagamento del contributo unificato di 43 euro. 

NOTA BENE: il ricorso dovrà contenere la richiesta di sospensione dell’avviso di addebito. Se non viene richiesta la sospensione oppure se il Giudice la rigetti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avviare l’iter esecutivo per il recupero della somma. 

Contestualmente valutare presentazione di denuncia nei confronti dei responsabili del procedimento.
Avv. Giuseppe Sottile (Avvocati Ultima Linea)