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Adesso il Fisco ci spia sui social, ruba foto e video per raccogliere prove contro di noi

Pubblicato il 29/01/2020 15:08

Il Grade Fratello fiscale è realtà. Con un grande paradosso: i giganti del web – spesso accusati di evadere le imposte in Italia – offrono indirettamente informazioni preziose al Fisco. Vale soprattutto per i social network. L’agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alle “fonti aperte” (compresi siti e social network) con la circolare 16/E del 2016. Come spiega Il Sole 24 Ore, “tra le applicazioni citate, c’è l’utilizzo del web come fonte di informazioni sulle caratteristiche degli immobili compravenduti e sulla zona in cui si trovano. Il tutto con l’obiettivo di scovare chi ha sottodichiarato il prezzo di acquisto di un fabbricato (al di fuori dei casi in cui scatta il “prezzo valore”)”, ad esempio. Ma c’è anche altro.

Anche la Guardia di finanza, nella circolare 1/2018, diramata a fine 2017, menziona gli “elementi non risultanti dalle banche dati”, facendo riferimento – ancora – alle “fonti aperte”. Concetto poi ripreso nelle Linee guida per la programmazione 2020 delle Entrate, che chiedono ai funzionari degli uffici perifierici di cercare le finte Onlus monitorando, tra l’altro, i siti internet “che pubblicizzano l’offerta di prodotti o servizi commerciali, come i centri benessere, la gestione di palestre, piscine” o magari cinema e teatri. Come spiega Il Sole, “quello che si delinea nei documenti del Fisco italiano è un uso ‘sartoriale’ di internet, in cui il personale dell’Agenzia – con tutti i limiti di organico aggravatisi negli ultimi tempi – è chiamato a individuare le immagini e i dati che inchiodano il contribuente”.

Per tutti gli altri aspetti, il principio è: riscontrare una incompatibilità tra il tenore di vita risultante dai social e il reddito dichiarato. I dati, una volta raccolti, si rivelano utilissimi al Fisco. Le cronache giudiziarie sono ricche di casi in cui i giudici hanno ammesso l’uso degli elementi digitali. Un caso ormai storico – citato nell’articolo del Sole – è quello deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa (sentenza 136/2/2007), con cui il Fisco ha incastrato una società che faceva rimessaggio di imbarcazioni grazie a Google Earth: le immagini aeree scattate a distanza di tempo mostravano un numero di scafi ben superiore a quello su cui erano state pagate le imposte. Una pronuncia più recente è quella della Corte d’appello di Brescia (1664/2017) in cui un contribuente è stato incastrato dai propri post su Facebook, che dimostravano spese incompatibili con il reddito dichiarato.

“C’è poi il filone delle cause di divorzio, in cui i social vengono usati per documentare i guadagni dell’ex coniuge che si professa nullatenente o quasi. Dalla sentenza 331/2017 della Corte d’appello di Ancona alla 295/2015 del Tribunale di Pesaro (si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2017)”. In tutte queste situazioni i giudici hanno superato le classiche obiezioni all’ammissibilità della documentazione raccolta online: la “pubblicità” del web (considerato «piazza immateriale» dalla Cassazione già con la sentenza 37596/2014) e l’assenza di “data certa”.

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