Con un pronunciamento pubblicato lo scorso 6 luglio, la giudice Susanna Zanda, della seconda sezione civile del tribunale di Firenze, ha disposto il reintegro di una psicologa sospesa dal lavoro perché non ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid19. Un dispositivo denso di evidenze e molto netto nei toni, come commenta Byoblu riprendendo il documento, che si conclude con l’autorizzazione “dell’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo lavorando in qualunque modalità (in presenza o da remoto) alla stregua dei colleghi vaccinati”. Ma soprattutto un procedimento rivoluzionario e monumentale – come lo definisce l’avvocato Giuseppe Sottile – perché mette nero su bianco queste parole: “Una persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe essere irreversibile, con effetti ad oggi imprevedibili sulla sua vita e salute”. Parole che dovrebbero fa rabbrividire molte persone, soprattutto dalle parti dei ministeri della Salute e del Lavoro. Ma non è tutto. Ecco cos’altro scrive la giudice Zanda. (Continua a leggere dopo la foto)
Le tre pagine del documento iniziano con un riferimento alla dignità, che nella Costituzione italiana è legata al riconoscimento dei diritti fondamentali del cittadino, primo su tutti il lavoro, cosa che forse Speranza e Orlando hanno dimenticato: “La sospensione – scrive la giudice – rischia di compromettere i beni primari dell’individuo quali il diritto al sostentamento e al lavoro inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità”. E poi: “La legge n. 71/2021, che obbliga al vaccino il personale sanitario, propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario”, scopo irraggiungibile – scrive Zanda – come evidente dai report dell’ente di farmacovigilanza italiano AIFA”. Si legge nell’ordinanza che i dati ufficiali italiani ed europei (pubblicati da Eudravigilance ed Euromomo), riportano “un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico di infezioni e decessi proprio tra soggetti vaccinati con tre dosi”. (Continua a leggere dopo la foto)
Per questo secondo il magistrato Susanna Zanda si riscontra nella legge una mancanza di benefici per la collettività. “La Costituzione, dopo l’esperienza del nazi-fascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente a sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive senza consenso libero e informato. Un consenso libero e informato non è possibile allorquando i componenti dei sieri e i meccanismi sul loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare”. (Continua a leggere dopo il documento)
Il magistrato Zanda rileva che “l’ordinamento italiano e i trattati internazionali vietano qualsiasi sperimentazione sugli esseri umani” e che il regolamento europeo che disciplina il Green pass vieta la discriminazione delle persone non vaccinate contro il Covid19. L’ordinanza firmata da Susanna Zanda mette nero su bianco che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello del non vaccinato perché “entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio”.
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