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Lo scudo penale per i medici vaccinatori può reggere in Tribunale?

Pubblicato il 16/10/2021 09:36

I casi di danni collaterali da vaccino sono sempre più frequenti, in continuazione gli avvocati vengono contattati per avere informazioni relative alla possibilità di denunciare questi fatti.

Molti vaccinati hanno riferito che al momento della vaccinazione non hanno avuto spiegazioni relativamente al fatto che il vaccino a cui si viene sottoposti è in una fase autorizzativa condizionata e quindi sostanzialmente sperimentale.

Per questo motivo riteniamo che spesso il consenso alla somministrazione (c.d. consenso informato) dei vaccini non sia da ritenersi valido.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, perché vi sia un valido consenso informato al trattamento sanitario, il paziente (o ad esempio il genitore), deve essere messo a conoscenza con notevole precisione delle conseguenze probabili, possibili o comunque non imprevedibili del trattamento vaccinali e soprattutto delle eventuali alternative disponibili. 

La Cassazione, afferma che il medico vaccinale è obbligato a informare il paziente non solo dei rischi imprevedibili, ma anche di quelli prevedibili (Cass. Civ., Sez. III, n. 2369 del 31.1.2018).

Quindi al vaccinato devono dunque essere date tutte le informazioni disponibili sulle conseguenze possibili, e questo perché  vi è una «legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza».

In uno dei tanti casi il consenso era stato espresso dal vaccinato semplicemente sottoscrivendo un modulo, tra l’altro informatico, senza che il medico avesse minimamente dato informazioni sulla natura del vaccino inoculato e sulle sue possibili, probabili o improbabili,conseguenze, a breve, a medio e lungo termine.

Invece il medico vaccinatore dovrebbe spiegare ai pazienti che il siero somministrato può avere conseguenze di un certo tipo, perché ormai conosciute, a breve termine e che a lungo termine non se ne possono conoscere gli effetti, non essendo sostanzialmente conclusa la fase sperimentale.

Le denunce chiedono proprio di accertare il reato di lesioni fisiche ai sensi degli art.li 582, 583 e 590 c.p. partendo dal presupposto che il c.d. scudo penale, ritenuto comunque incostituzionale, non si applica ai medici vaccinatori quando le informative dovute al paziente non sono state date correttamente.

Altra cosa sono poi le responsabilità relative alla stessa manipolazione dei vaccini e alla loro conservazione prima,durante e dopo il trattamento vaccinale.

Il tema da affrontare è in questo caso quello della conservazione dei vaccini, del loro trasporto e della loro giacenza, in gergo tecnico si chiama rispetto della c.d. catena del freddo.

Sappiamo che alcuni vaccini devono essere conservati a -80° e poi portati a ad una temperatura tra i 2° e gli 8° prima della inoculazione.

Quello che occorre chiedersi è se è stata rispettata la“catena del freddo”? 

E’ ovvio che anche in questo caso, se la risposta è negativa, non c’è scudo penale che tenga.

Avvocati Ultima Linea

Avv. Andrea Perillo