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Ecco come difendersi dai provvedimenti per chi non si vuole vaccinare

Pubblicato il 19/05/2021 17:23

ItalExit mette a disposizione di tutti i lavoratori questo modello (è possibile scaricarlo cliccando qui) di diffida contro l’obbligo del vaccino anti-Covid. Una volta compilato, il documento va inviato all’indirizzo [email protected]. Si tratta di una diffida e messa in mora a non procedere alle segnalazioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1/04/2021 – trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2 della Cost. – Violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa – Diffida ad eliminare l’obbligo di sottoscrizione del consenso informato all’atto della vaccinazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Perché questa diffida contro l’obbligo vaccinale? L’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 ha infatti introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”. Ma il Ministero della Salute, a differenza di quanto stabilito per gli ordinari vaccini, ha previsto per la somministrazione del vaccino contro il Covid, la sottoscrizione dei moduli di rilascio del Consenso Informato. E in detti moduli è ben precisato: a) che “ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”; b) che anche dopo la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino è necessario “continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19”; c) “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”. (Continua a leggere dopo la foto)

Basti ricordare che l’art. 32 della Costituzione, nel precedere la riserva di legge per i trattamenti sanitari, prescrive che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che il trattamento, per non incorrere nell’incompatibilità costituzionale, deve inderogabilmente rispettare tre elementi: a) deve migliorare e/o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, nonché, e soprattutto, preservare lo stato di salute degli altri; b) deve essere sicuro. Cioè a dire non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato; c) deve essere prevista una equa indennità in favore dell’eventuale danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela. (Continua a leggere dopo la foto)

La stessa UE, nel proprio sito, riconosce l’insussistenza di dati certi sull’efficacia dei vaccini, sulla durata della protezione del vaccino per i vaccinati e sulla evidenza scientifica circa la non contagiosità del soggetto vaccinato. In altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una “plausibile” incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati, in evidente violazione del principio della c.d. “evidenzia scientifica” necessaria per imporre un trattamento sanitario obbligatorio di un vaccino, che ha ad oggetto, peraltro, la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi e non ancora testato. (Continua a leggere dopo la foto)

La diffida dunque viene inviata alla Regione, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., l’Asl competente, in persona del Direttore Generale p.t., il datore di lavoro (privato/pubblico) e l’Ordine professionale di appartenenza per quanto di competenza:

a non dare esecuzione a quanto stabilito dall’art. 4 D.l. 44/2021 e a non consegnare, alla ASL competente, l’elenco dei sanitari non sottoposti a vaccinazione, ai sensi di cui al comma 4 dell’art. 4 del D.L. 44/2021; e, al contempo, si invita e diffida l’Azienda Sanitaria Locale, dal trasmettere all’Ordine di appartenenza e/o al datore di lavoro, la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 4 D.L. 44/2021;

ad eliminare l’obbligo della sottoscrizione del consenso informato quale condizione per la sottoposizione alla c.d. vaccinazione da SarsCov 2;a risarcire l’istante per tutti i danni patrimoniali patiendi.

La diffida invita altrì il Garante della Privacy a contestare l’utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con la normativa sulla privacy e con il regolamento
violazione dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, il decreto legge del 22 aprile 2021, 52, è stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.

Scarica qui il modulo e invialo a [email protected]

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