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Importanti passi verso il ripristino delle libertà costituzionali troppo a lungo violate

Pubblicato il 31/03/2022 21:00

Importanti passi verso il ripristino delle libertà costituzionali troppo a lungo violate.

In questi ultimi due anni la decretazione d’ urgenza ha, praticamente, annullato le libertà fondamentali dei cittadini italiani ,in nome di uno stato d’ emergenza confezionato ad arte.

Finalmente ,dopo lunghe battaglie e grandi momenti di incertezza ,ed a volte scoramento, di fronte ad una giurisprudenza , purtroppo  miope, oggi possiamo sicuramente affermare che qualcosa sta cambiando e che la determinazione di tanti avvocati impegnati nella difesa della nostra Costituzione stia portando a risultati positivi che  lasciano ben sperare in un futuro dove lo stato di diritto verrà definitivamente ripristinato.

Emblematiche in tal senso sono , le altre , le due  pronunce recentissime . E precisamente :

la sentenza del Tribunale Ordinario di Pisa a mano della dott.ssa Manuali e l’ Ordinanza n.351 del 22marzo 2022.del TAR Sicilia con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 4 comma 2 DL 44/2021 istitutivo dell’ obbligo vaccinale per i sanitari.

Il Giudice onorario  del Tribunale  Ordinario di Pisa dott.ssa Lina Manuali, investito della questione afferente ad una responsabilità penale di cittadini italiani ex art 650 c.p., che avevano violato il loockdowned evidenziando che “, “al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previste dagli artt. 13 e seguenti della stessa“. Libertà che incarnano  i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione e non possono essere assoggettati nemmeno al procedimento di revisione costituzionale stessa, ,  si è chiesta fino a che punto tali diritti possano essere compressi a tutela di altri, anch’essi costituzionalmente previsti”.

La compressione dei diritti fondamentali è avvenuta a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. La dott.sa Manuali sottolinea, però ,che l’ ordinamento costituzionale italiano “non contempla nè lo stato d’eccezione, nè lo stato d’emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.”.

 Di conseguenza lo stato di emergenza legato a fenomeni pandemici non ha alcun fondamento neppure nella legge presa  a sua giustificazione.E pertanto.”La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza  di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario“.

Tale illegittimità induce a reputare  .” “illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonchè tutte le successive proroghe dello stesso stato d’emergenza“.

Ciò significa che tutte le limitazioni oggi vigenti non hanno alcuna legittimazione giuridica ed essendo atti amministrativi possono essere direttamente disapplicati dalla Magistratura.

Ciò significa che il castello di carte che credevano di aver costruito ad arte sta per cadere.

Un altro grande, immenso  scossone alle fondamenta di tale costruzione normativa illegittima,è  certamente  costituito dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Sicilia Ordinanza n.351 del 22 marzo 2022. per violazione art 3 ; art 32; art 97; art 4, nonché art 33 e 34; art 21Cost. Violazione del principio di proporzionalità e precauzione di cui all’ art 32 Cost.

Nel febbraio 2022 è stato pubblicato dall’ AIFA il rapporto annuale sulla sicurezza sui vaccini anti Covid 19. Il Giudice  Amministrativo ,dalla disamina dei dati ,in esso contenuti, riguardo il numero di eventi avversi occorsi ,ha evidenziato come ,non solo, il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS –COV2 è superiore alla “ media …degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni”, ma lo è di diversi ordini di grandezza ( 109 segnalazioni,a fronte di 17.9 e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni100.000 dosi somministrate,a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)

Ed ha caldeggiato una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi riguardo alla sicurezza dei vaccini  fondati su dati  ormai superati.

 La Corte Costituzionale  ha da sempre espresso il principio fondamentale che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art 32 Cost,a condizione,tra l’ altro,che si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato,salvo per quelle sole conseguenze” che appaiano normali e,pertanto,tollerabili”.

Il Giudice adito, dopo aver ampiamente trattato l’ importanza di una farmaco sorveglianza attiva e cioè il monitoraggio degli eventi avversi la raccolta e la valutazione dei dati risultino il più completi possibile e che vengano da organismi indipendenti ha così  sollevato questione di legittimità costituzionale dell’ art 4 , comma 1 e 2 del d.l.n. 44/2021 ( convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’ obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’ altro lato, per effetto dell’ inadempimento all’ obbligo vaccinale, la sospensione dall’ esercizio delle professioni sanitarie,per il contrasto con gli art3,4,32,33,34,97 della Costituzione sotto il profilo che il numero di eventi avversi ,la inadeguatezza della farmacovigilanza attiva e passiva,il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre- vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta ,allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche,la condizione,posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se,tra l’ altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo sato di salute di colui che è obbligato, salvo per quelle sole conseguenze” che appaiono normali e,pertanto,torrelabili”;

b) dell’ art 1 della L. 217 /2019, nella parte in cui non prevede l’ espresso esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’ art 4 del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’ onere della sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria,per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costitruzione.” 

Il Giudice sottolinea proprio come :
I parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’ obbligo vaccinale ,come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale , non sembrano rispettati,in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli,non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità , e non vi è prova che- in carenza di efficacia durevole del vaccino –un numero indeterminato di dosi,peraltro ravvicinate nel tempo,non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci,danneggiando la salute.

Pronuncia oserei dire a dir poco epocale. Ogni giustificazione scientifica sulla legittimità dell’ obbligo vaccinale viene a cadere miseramente.

In questi giorni saranno depositati centinaia di ricorsi contro l’ obbligatorietà vaccinale.

Non bisogna abbandonare la lotta, né ci deve abbandonare il coraggio!!! 

 Avv. Frida Chialastri