L’ordinanza del GIP di Reggio Emilia ribadisce i limiti a cui, in una società democratica, devono essere sottoposti i poteri pubblici e manda l’ex Premier Conte davanti al Tribunale deiMinistri
Con ordinanza depositata il 27 dicembre il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la trasmissione degli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna inrelazione al procedimento penale che vede indagato l’exPresidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’illegittima coercizione della libertàpersonale dei cittadini concretizzata attraverso il reiterato strumento dei DPCM durante il periodo del lockdown. Il procedimento penale, che trae origine da una denuncia- querela presentata da un cittadino, veniva iscritto per i reatidi cui agli articoli 605, 287, 623 del codice penale. Il Pubblico Ministero procedente , al momento dell’iscrizionedella notizia criminis aveva ipotizzato la rilevanza penaledella condotta dell’ex Premier Conte, salvo poi richiederel’archiviazione sulla base di un ragionamento privo diqualsivoglia fondamento giuridico che è stato respinto dalGiudice procedente.

In buona sostanza, la tesi sostenuta dall’Ufficio di Procura asostegno della richiesta di archiviazione tenderebbe ariconoscere al mero atto amministrativo – quale è il DPCM-la legittimazione a limitare e comprimere diritticostituzionali inviolabili quali la libertà personale e dicircolazione: il tutto- secondo il PM- giustificato dall’esigenza di garantire la tutela della salute pubblica. Insomma, secondo il PM, il diritto alla salute ex art. 32 dellaCostituzione ( che non può spingersi oltre la stessa dignità della persona umana ) sarebbe l’unico diritto costituzionalemeritevole di tutela prevalendo sempre e comunque su altri diritti fondamentali: ciò renderebbe accettabile addirittura un rovesciamento della gerarchia delle fonti del diritto percui l’atto amministrativo ( che è fonte secondaria) prevar rebbe sulla legge e sulla stessa Carta fondamentale. Sonoevidentemente sfuggiti al Magistrato inquirente i principi diriserva assoluta di legge e di giurisdizione cui è soggetta la libertà personale del cittadino alla luce dell’art. 13 della Cartafondamentale.

In tale prospettiva, si collocano le motivazioni dell’ordinanza in esame, allorquando il GIP nel respingere larichiesta di archiviazione sebbene limitatamente allafattispecie del sequestro di persona, ha correttamenteapplicato i principi basi lari del diritto.
Significativo in tal senso l’iter motivazionale del Giudice : “ in effetti la valutazione della legittimità e liceità, pur nellasituazione emergenziale, di qualsivoglia provvedimentoamministrativo solo che sia finalizzato alla tutela dellasalute pubblica non è questione risolvibile in termini dievidente assoluta irrilevanza penale del fatto, poichéa) è in generale ipotizzabile un sequestro di persona conabuso dei poteri inerenti la funzione di pubblico ufficiale eventualmente rivestita in tutti quei casi nei quali difetti in capo al funzionario o all’organo pubblicistico rivestito dallapersona un potere di coercizione riconosciuto e disciplinatodalla legge (così differenziandosi la fattispecie da quella diarresto illegale: cfr. ad es. Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 17955del 26/02/2020);b) la inviolabilità della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost., richiede una valutazione attenta delle modalità (riserva di legge e giurisdizione) con le quali in ipotesi eccezionali (determinati casi e modi) essa sia limitabile; eciò a differenza di altre disposizioni e misure assunte per il contrasto alla pandemia per le quali è impossibile anche solo ipotizzare una violazione di diritti costituzionalmentegarantiti: esse sono inquadrabili nell’ambito della imposizione di obblighi, ossia di prestazioni personali o patrimoniali (art. 23 Cost.: ad esempio l’obbligo diindossare in via generalizzata o in talune situazionidispositivi di protezione individuale), limitazioni alle attivitàeconomiche private (si veda l’art. 41 Cost.), ovvero lo stesso obbligo vaccinale (che può essere previsto per disposizione di legge siccome prevede l’art. 32 comma 2 Cost.), o ancorale limitazioni alla libertà di circolazione, posto che l’art. 16Cost. stabilisce che la libertà di circolazione possa essere limitata (anche se per ragioni di “sanità”) esclusivamentemediante una legge (o un atto avente forza di legge); ledisposizioni aventi forza di legge adottate a partire dai D.L. n. 6/2020 e D.L. n. 19/ 2020 offrivano certo una base legaleadeguata a tutte siffatte limitazioni di libertàcostituzionalmente garantite subvalenti di fronte al benedella salute pubblica e individuale;c) per contro, il disposto costituzionale di cui all’art. 13Cost. impone ben diverse riflessioni; infatti, la distinzione tra limitazioni (specie se generalizzate) che incidano sulla libertà di circolazione e limitazioni che incidano sulla libertàpersonale non può essere intesa solo in termini formali e/oquantitativi; come la Corte Costituzionale ha insegnato, congiurisprudenza consolidata, la limitazione a uscire di casa senon a determinate condizioni si risolve non già in unalimitazione alla libertà di circolazione, ma in una decisiva limitazione dellalibertà personale soggetta alle garanzi e di cui a l l ‘ art. 13Cost . ( v. Corte Cost sentenze n . 11 / 1956 , 68 / 1964 , 45 / 1960 , 384 / 1987 ) . Meno convincenti ri sultano i nvece leargomentazioni del GIP i n ordine agli altri reati i potizzatidi cui agli artt 287 e 323 c. p.

Ed in effetti, il Giudice si è limitato ad una generica contestazione di infondatezza delle due fattispecie nonostante, ad avviso di chi scrive, il reato di usurpazione del potere politico così come l’abuso d’ufficio risulterebberointegrati, eccome. L’ esercizio del potere politico usurpato dal Governogli haconsentito di esercitare la funzione legislativa e produrre unprofluvio di provvedimenti ove il “più alto in grado” era (edè) il decreto legge, al di sotto del quale si è collocata la variopinta produzione di natura amministrativa (d.p.c.m.,d.c.m.; d.m.; regolamenti; circolari; chiarimenti; protocolli; linee guide e addirittura faq) che hanno, difatto, sovvertito l’ordinamento democratico, l’ordine costituzionale, la gerarchia delle fonti ed il rispetto dei dirittidella persona umana.
Dunque, l ‘ex premier così come i l Presidente del Consiglio i n carica e i Mi nistri coinvolti si sono resi responsabili digravi delitti contro la personalità dello Stato commessi attraverso l’utilizzo indebito – “sotto la propriaresponsabilità” ai sensi dell’art. 77 Cost. – del poterepolitico spettante al Parlamento e con l’approvazione, da ultimo, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (GUSerie Generali n. 175 del 23.07.2021) con cui è statoillegalmente prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale adottato dal Consiglio dei Ministri con decreto del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 delD.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018. Tra i reati astrattamente configurabili rientrerebbe quello enunciato dall’art. 270 bis c.p, che “punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia (opartecipa) le associazioni che si propongono il compimentodi atti di violenza con finalità di … eversione 3dell’ordine democratico”.

E non solo. Ben potrebbe ricorrere la fattispecie ex art. 304 c.p. Che punisce la “cospirazione politica medianteaccordo” : “L’accordo dei membri del Governo costituisce un pactum sceleris e cioè un concerto, un reciprococonsenso liberamente manifestato di cui si è fatta apologiacon l’obiettivo di sovvertire l’ordine pubblico costituzionale,costituito da quell’insieme dei principi fondamentali cheriassumono l’ordine legale di una convivenza socialeispirata ai valori costituzionali”.
Ed ancora. Nell’individuare la rilevanza penale dellecondotte già poste in essere dai rappresentanti del Governo e tutt’ora in atto si potrebbe spaziare dall’”attentato contro la Costituzione dello Stato” (ex art. 283 c.p.) all’”attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali”(ex art. 289 c.p.), all’”attentato per finalità terroristiche odi eversione” (ex art. 280 c.p.), fino alla concussione (ex art.317 c.p.). Tali condotte – invero- sono state oggetto di un’articolata denuncia già depositata presso la Procura di Roma che aquesto punto, data l’ordinanza in commento, ci si auspica possa approdare al Tribunale dei Ministri trattandosi di reaticommessi nell’esercizio delle funzioni.
Il dolo è bello perchè è vario.
Avv. Denise Serena Albano
Avv. Andrea Perillo