x

x

Vai al contenuto

L’emergenza è divenuta eccezione

Pubblicato il 17/05/2022 14:44

Nella prima parte di una sua celebre opera, Teologia politica del 1922, Carl Schmitt (1888-1985) medita sul concetto di sovranitá e, in polemica con Hans Kelsen (1881-1973), arriva alla conclusione che la sovranità non risiede nella norma (il c.d. positivismo giuridico), ma nella decisione che la pone in essere (il decisionismo). Anzi, conclude Schmitt, è “Sovrano chi decide sullo stato di eccezione”. Una riflessione attualissima che puó essere utilizzata come canone interpretativo per leggere l’esperienza del Governo Draghi e dell’ampia maggioranza che lo sostiene nei due rami del Parlamento. Infatti, pur nella vigenza della Costituzione formale del 1948, l’uso e l’abuso della decretazione legislativa d’urgenza hanno condotto ad una trasformazione prima “carsica” ed ora lampante dell’emergenza in uno stato di strisciante e perdurante eccezione.

Mentre l’emergenza comporta l’affiancarsi, all’amministrazione ordinaria, di un sistema amministrativo straordinario volto, in ragione della prevalenza di un interesse costituzionale rispetto agli altri, a limitare in modo ragionevole e proporzionato alcuni diritti costituzionalmente tutelati, l’eccezione determina, invece, per tutta la sua durata una vera e propria sospensione dei diritti. A differenza dell’ipotesi bellica, di cui all’art. 78 Cost., il Testo fondamentale non disciplina nè altre forme di eccezione, nè lo stato di emergenza (quest’ultimo trova la sua base normativa nel d.lgs. n. 1/2018 e successive modificazioni, ossia nel Codice della Protezione civile). Tuttavia, questo non ha precluso al Governo della Repubblica guidato da Mario Draghi di giungere a escludere in modo radicale ed assoluto quella “minima operatività” dei diritti soccombenti nella logica del bilanciamento rispetto all’interesse ritenuto prevalente: la salute quale bene dell’intera collettività.


La giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 67/1990), è chiara a riguardo: se il legislatore legittimamente puó comprimere l’esercizio di un diritto, non ha titolo per arrivare fino al punto “di ostacolarlo o renderlo particolarmente gravoso” altrimenti ne resterebbe violato il suo “contenuto essenziale” (quello che, nella giurisprudenza tedesca, viene definito “Wesensgehalt”). Come mai, allora, in caso di mancato ottemperamento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, prorogato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 al 31 dicembre dell’anno solare in corso, si procede alla sospensione (atipica anche se non disciplinare) con esclusione della retribuzione? Per quale ragione, se non la lettura manichea imposta dall’Esecutivo che ha diviso la società in buoni e cattivi (o meglio in amici/nemici per riprendere ancora Schmitt), non ci si è soffermati sulla peculiare natura della retribuzione che la Costituzione, nell’articolo 36, non collega solo alla “quantità ed alla qualità del lavoro” prestato, ma anche all’ “esistenza libera e dignitosa” del lavoratore e della sua famiglia? E perchè, in occasione dell’emanazione dei vari decreti-legge, il Presidente della Repubblica pro tempore non ha effettuato un adeguato controllo preventivo di costituzionalità alla luce dei parametri della ragionevolezza e della proporzionalità ricavabili, secondo il costante orientamento del giudice delle leggi, dall’art. 3, comma 1, Cost.? Controllo, ha precisato sempre la Corte (sent. n. 406/1989), che deve risultare di “intensità almeno pari” a quello che avviene per la promulgazione di una legge ordinaria dello Stato ex art. 74 del Testo costituzionale. Aveva ragione il poeta e filosofo tedesco Friedrich Schiller (1759-1805), nel suo Epistolario sull’educazione estetica degli uomini, quando afferma che anche la migliore Costituzione, quantunque sia coniata dalla Sapienza in persona scesa dall’Olimpo per renderla agli uomini, resta comunque affidata all’attuazione di questi ultimi. E se quest’ultimi sono i componenti del Governo Draghi…

Prof. Daniele Trabucco
Costituzionalista e Responsabile Dipartimento Affari costituzionali di No Europa per l’Italia-Italexit con Paragone.