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La tutela dei minori tra diritti e assistenza (Parte 2)

Pubblicato il 08/08/2019 11:06
di Salvatore Di Grazia

(Continua dalla parte 1) Emblematico è quanto avvenuto in una vicenda giudiziaria in cui con reiterate istanze chi scrive aveva rappresentato al giudice l’incongruenza tra quanto l’assistente sociale gli relazionava con un metodo ambiguo e sibillino e la realtà quale emergeva dai colloqui legittimamente ma ufficiosamente registrati dalla madre. La reazione delle Dirigenti del Servizio manifestata in una seduta peritale condotta dal CTU nominato a seguito di una mia documentata istanza, è stata questa:

“Se uno è convinto di avere ricevuto un torto e ricorre a dei legali innesta dei meccanismi che sono aggressivi…dal momento che la sig.ra T. ha individuato nella tutela legale dell’Avv., uno che l’ha armata fino ai denti, il suo (dell’avvocato) unico intento è stato quello di distruggere il Servizio e così facendo distruggere i bambini. C’erano delle possibilità e questa donna si è consegnata ad essere strumento dell’Avvocato. Questo accanimento legale farà saltare qualsiasi possibilità per questi bambini”.

Un siffatto modo di ragionare è espressione dell’idea comune e fuorviante secondo cui “il funzionamento della giustizia minorile sia cosa buona, valida per definizione o postulato, confondendosi il fine ) che è, ovviamente, sacrosanto e indiscutibile) con il metodo che ben può risentire, purtroppo, di errori che sono inevitabili per tutti…”.

Il caso di Bibbiano dimostra la necessità che venga ripensato il rapporto tra il ruolo del Giudice del Tribunale per i Minorenni e quello dei Servizi Sociali è più che mai urgente e inderogabile. La soluzione non potrà prescindere dalla revisione dell’attuale “sistema di giustizia minorile”, così come è regolato dalla legge e applicato nella prassi.

Una delle cause della attuale inadeguatezza del sistema è la “simbiosi”, cioè “uno stretto rapporto e compenetrazione di elementi diversi”, quali sono il giudice minorile e i Servizi Sociali dotati di poteri che almeno in linea teorica sono finalizzati alla realizzazione dei diritti dei minori.

Senonché gli stessi giudici minorili sono convinti di esercitare una “giurisdizione debole”, in quanto “estremamente dipendente dall’amministrazione sia per reperire le informazioni essenziali ad un’efficace decisione, sia per realizzare, attuandolo, quel progetto educativo in cui si sostanzia sempre ogni pronuncia del giudice dei minori.

Di conseguenza, nell’attuazione dei diritti del minore intervento amministrativo e intervento giudiziari sono strettamente intrecciati tra loro, e il giudice agisce con modalità sensibilmente diverse da quelle proprie del giudice che opera in altri settori.

Se il giudice minorile non è giudice nel senso proprio del termine, è ovvia la conseguenza che anche il processo minorile è carente degli elementi essenziali propri della giurisdizione, primo fra tutti il diritto di difesa che si esercita nel contraddittorio.

Il processo minorile, in verità ,è ben lontano dai canoni di civiltà giuridica volti al rispetto della persona.Presenta preoccupanti analogie con il processo inquisitorio.

Esso storicamente si caratterizza per la noncuranza dei diritti delle persone coinvolte: quel che conta secondo questa ideologia è fare giustizia, cioè pervenire a una perfezione notoriamente irraggiungibile. (Continua alla parte 3: clicca qui)

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