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Cose da pazzi, siamo arrivati al pignoramento del conto corrente! Ecco quando può scattare

Pubblicato il 21/11/2019 18:59

Siamo arrivati al pignoramento dei conti correnti degli italiani per recuperare tasse e tributi non pagati. È infatti questo lo strumento che l’articolo 96 della manovra consegna nelle mani di Comuni e altri enti locali. Il mantra è recuperare da quei cittadini inadempienti le somme di denaro non ancora corrisposte per saldare i mancati emolumenti derivanti da tasse e tributi. Ad ogni costo, con tutti i mezzi possibili. I Comuni e gli altri enti locali, ovvero Province, comunità montane, città metropolitane, unioni e consorzi di Comuni, hanno il via libera per poter pignorare conti correnti, stipendi, fatture, immobili o “bloccare l’auto” al fine di recuperare quanto dovuto dai contribuenti inadempienti.

Nel caso degli immobili, però, il pignoramento non può riguardare la prima casa. In caso di mancata risposta dell’avviso di accertamento e intimazione di pagamento, gli enti potranno quindi far scattare il pignoramento. La lista delle tasse su cui possono avvalersi gli enti è piuttosto corposa. Imu, Tasi, Tari, Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ma anche bollo auto, rette scolastiche, imposta sulle affissioni e pubblicità. Chi dovesse sgarrare, potrebbe presto passare guai seri. Anche se non è un furbetto.

Come si legge su Il Giornale, la cosiddetta “Riforma della riscossione degli enti locali” consente agli enti di ridurre i tempi delle riscossioni, perché a partire dal gennaio 2020 ai sindaci servirà una sola mossa, l’atto unico di accertamento, prima di arrivare all’extrema ratio del pignoramento. La tempistica parla chiaro: entro 3 mesi dalla notifica dei mancati pagamenti, i Comuni potranno attivare le procedure di riscossione ricorrendo a comunicazioni ufficiali con raccomandata o posta elettronica.

A quel punto l’azione resta in sospeso per altri 6 mesi: un lasso di tempo all’interno del quale i cittadini dovranno mettersi in regola. Pena: il pignoramento. La norma non si applica ai debiti inferiori alla somma di 10 mila euro, se non “previo invio al debitore di un sollecito di pagamento”. Saranno consentite rateizzazioni di pagamento da commisurare in relazione all’importo del debito: non sono previste rate fino alla soglia di 100 euro, ci sono 4 rate mensili per le cifre comprese tra i 100 e i 500 euro e così via fino a un massimo di 72 rate mensili per debiti superiori ai 20 mila euro.

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