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Mascherine a scuola: i bambini possono essere risarciti

Pubblicato il 13/05/2022 18:40

La Sentenza 9343/2021 del TAR del Lazio si esprime sull’imposizione delle mascherine a scuola se i bambini sono seduti al banco (DPCM 14 gennaio 2021).

Attraverso gli esercenti della responsabilità genitoriale di un gruppo di alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria, era stato presentato ricorso alla disposizione contenuta nell’art. 1 c. I lett. b) e c. IX lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021, riguardante le disposizioni previste dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia urgente di Covid-19, tra le quali l’obbligo per gli studenti dai 6 anni (dalla primaria) in su ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco anche ove fosse possibile svolgere le ore scolastiche nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale.

In particolare, gli stessi ne hanno lamentato la sproporzione e l’arbitrarietà, ovvero il difetto di motivazione e di istruttoria non essendo a disposizione ragioni supportate da certezze scientifiche o evidenze pubblicate per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni ove un soggetto non modifica le distanze stabilite e per di più rimane seduto in situazione statica per tutto il tempo di condivisione degli spazi, stabilendo un protocollo anzi completamente disallineato con le linee guida fornite dall’OMS e dall’Unicef, oltre che dallo stesso CTS.

Quanto pertanto avanzato in sede di impugnazione, dimostrerebbe che la norma disposta dallo stesso DPCM, sarebbe infondata e contraria al criterio logico discendente e che potrebbe fin anche essere potenziale fonte di danno al soggetto costretto ad indossare il dispositivo.

Lo stesso soggetto per altro, si trova in una fase di evoluzione psico-fisica delicata e pertanto il danno potrebbe addirittura essere più amplificato rispetto a quello procurabile ad un soggetto adulto.

Occorre a tal proposito chiarire subito, come risponde il Tribunale amministrativo con la sentenza 9343/2021, che si tratta di un ricorso (e motivi aggiunti) dichiarato improcedibile. Pertanto dal punto di vista procedurale non ci sarà una “prosecuzione” del giudizio poiché – è il motivo di tale dichiarazione da parte del Collegio – è caduto il relativo interesse della domanda di annullamento dei provvedimenti contenuti nel Decreto (tra i quali quello relativo all’obbligo di mascherina tra i banchi), proprio perché si tratta di un DPCM scaduto, al quale sono seguiti altre disposizioni tra i quali Decreti Legge disposti in seguito dal nuovo Governo Draghi.

Il risarcimento dei danni.                                                                  

E’ vero tuttavia, che nel merito il TAR riconosce la fondatezza delle argomentazioni addotte dichiarando l’illegittimità del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine  a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Covid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà; tale D.P.C.M. si discosterebbe dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.

E’ pertanto prevedibile che quanto deciso e pronunciato, sia utile punto di partenza al fine della proposizione dell’azione per la richiesta del risarcimento dei danni.

MODULO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

Avv. Andrea Perillo

Avv. Guglielmo Mossuto

Avv. Veronica Bartoletti

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