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La multa comminata a chi non indossa la mascherina non andrebbe pagata. Ecco perchè

Pubblicato il 25/08/2020 15:01 - Aggiornato il 26/08/2020 18:50

di Lorenza Morello (giurista).

Nuovo obbligo di mascherina dal 17 agosto al chiuso e all’aperto, in tutti i luoghi accessibili al pubblico e quando non si possono evitare gli assembramenti. Nessuna deroga possibile per le Regioni. E in questi giorni di calura la popolazione è spaccata in due, tra i tenaci della mascherina che guardano con occhio saccente e pieno di disappunto gli “untori” che camminano a narici libere (cosa che fa peraltro anche gran parte dei mascherati). 

C’è inoltre da rilevare che la maggior parte delle persone interrogate sul punto dichiarano, specie gli esercenti di attività a contatto con il pubblico, di essere consapevoli della inutilità sanitaria del presidio che non filtra assolutamente il virus (presidio che si rivela invero in taluni casi addirittura dannoso come hanno iniziato a dimostrare molti medici che hanno dovuto diagnosticare infezioni oculari e respiratorie  causate da un uso protratto della mascherina che, se proprio la si vuole indossare, andrebbe cambiata ogni due ore) ma di indossare la stessa solo per il timore delle sanzioni salate che vengono comminate ai trasgressori. E se suddette sanzioni non avessero fondamento giuridico?

Ebbene, prima che la spaccatura sociale si trasformi in vera e propria lotta fratricida (cosa ahimè sempre meno remota) ritengo giusto fare un po’ di chiarezza su cosa possa essere imposto coercitivamente e cosa no, almeno nell’ordinamento italiano. 

Partiamo con nozioni giuridiche “base” e quindi intellegibili anche a chi abbia una preparazione diversa. I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sono Atti Amministrativi che non vengono sottoposti ad alcun intervento di verifica, come invece previsto dal principio dell’equilibrio dei poteri, come ad esempio avviene per il decreto legge che, necessitando della firma del Capo dello Stato, avrebbe almeno un minimo controllo preventivo e, soprattutto, entro 60 giorni, dovendo essere convertito dalle Camere, pena la sua inefficacia, verrebbe sottoposto al giudizio dell’organo legislativo.
Ed allora, non si comprende perché si è utilizzato un atto amministrativo invece che uno strumento normativo appositamente previsto in casi straordinari di necessità e di urgenza, dato che si incide su diritti e libertà fondamentali e in questo modo sarebbe stata garantita l’immediatezza insieme alla copertura costituzionale.

L’art. 3 del DL 6/20, atto avente valore di legge, dal quale i DPCM traggono legittimazione, non può delegare all’autorità amministrativa (e non legislativa) l’adozione di misure che intacchino libertà fondamentali, sussistendo una chiara riserva di legge, con la conseguenza che risulterebbe anticostituzionale l’intero impianto del DPCM.

I DPCM devono Rispettare ed osservare in ogni caso, le Leggi in vigore e, come noto a chi conosce la gerarchia delle Fonti, la Costituzione ed i Trattati internazionali. In particolare, se non viene Dichiarato e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno “stato di GUERRA”, ex art. 78 Cost., la Costituzione non può essere sospesa in nessun caso di emergenza, ivi compresa l’emergenza sanitaria.
Pertanto, i Decreti non possono violare nessuna norma di legge e tantomeno alcuna norma costituzionale anche laddove ci si trovasse (e non è questo il caso in quanto i Dati Ufficiali di Mortalità ISTAT e dell’Istituto Superiore di Sanità dei primi 6 mesi del 2020, Confermano che non c’è mai stata e non c’è nessuna epidemia) in una Epidemia ed Emergenza Sanitaria reali.

Tutti i Decreti (DPCM), relativi al cosiddetto «SARS CoV-2», sono pertanto atti illegittimi che non possono essere attuati così come le misure Restrittive in Essi contenute, in quanto emanati in contrasto:
-delle Leggi,
-della COSTITUZIONE ITALIANA,
-dei TRATTATI INTERNAZIONALI,
E inoltre 
-in Assenza di Emergenza Sanitaria,
-in Assenza di epidemie.

I 20 Mila Morti in Meno nel Primo Trimestre di quest’anno, rispetto al Primo trimestre 2019, confermano a far data dal 1 aprile 2020, che non c’è nessuna epidemia o pandemia di sorta.

Certo, le migliaia di morti a Marzo di quest’anno, nelle Province di Bergamo e Brescia, ci sono state, è vero, pertanto è necessario comprendere quale sia stata la vera causa delle morti. I reati che si ravvisano a carico delle Autorità Coinvolte, e dei Pubblici Ufficiali,
delle Forze dell’ordine o Agenti di Pubblica Sicurezza in “Concorso di Reato”, al momento sono:

  • Procurato Allarme (Art.658 cpp.)
  • Truffa Aggravata (Art. 640 cpp.)
  • Abuso di Autorità (Art. 608 cpp.)
  • Violenza Privata (Art. 610 cpp.)

E Tutti i reati che si potranno in seguito ravvisare, ivi compresi quelli legati ai cadaveri bruciati per non consentire di effettuare le autopsie.

Inoltre, Vengono violati i seguenti Articoli:

Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA.

Art. 5 del TRATTATO INTERNAZIONALE DI OVIEDO.

Art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.

Pertanto, laddove un agente di pubblica sicurezza voglia comminare una sanzione perché taluno non indossi la mascherina, a detta sanzione non dovrà far seguito alcun pagamento e l’Agente sarà passibile di Denuncia nei suoi confronti per il concorso nei Reati Penali evidenziati sopra. E a questo proposito, l’agente dovrà essere invitato a fornire i propri dati identificativi, che è peraltro un suo preciso dovere in quanto Pubblico Ufficiale.