Il Jobs Act è stato rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal tribunale di Milano, che ha chiesto di valutare se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro sia compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. L’ordinanza, datata 5 agosto, contiene anche un giudizio molto negativo sull’impianto stesso della legge.
Secondo il giudice, infatti, il Jobs Act non ha raggiunto i risultati sperati in termini di aumento dei posti stabili e non realizza “alcun equo contemperamento tra diritto al lavoro e interesse dell’impresa, o tra la tutela del posto di lavoro e l’interesse all’occupazione quale fine di interesse generale che giustifica la riduzione delle tutele”. Per la Cgil e la Filcams nazionale si tratta di “un ulteriore passo in avanti nella messa in discussione del sistema di protezione contro i licenziamenti illegittimi costruito dal Governo Renzi nel 2015” e della “conferma della negatività di un provvedimento contrario oltre che ai principi costituzionali (come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194/2018), anche a quelli stabiliti da norme sovranazionali”.
Secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ricorda il giudice, “ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”. E l’articolo 24 della Carta sociale europea sancisce “il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”. Il Comitato europeo dei diritti sociali ha fornito un’interpretazione, ritenendo che costituisce “adeguata compensazione” quella che include il rimborso delle perdite economiche subite tra il licenziamento e la decisione del ricorso, la possibilità di reintegrazione e una compensazione economica “di livello sufficientemente elevato da assicurare la reintegra del danno e dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito”.
Il diritto dell’Unione, per il giudice, “non può, inoltre, ritenersi compatibile con un sistema di tutela dei licenziamenti che, in presenza di situazioni non differenziate, determini una difformità di trattamento, dato che un duplice modello sanzionatorio confliggerebbe con il principio di parità di trattamento. L’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione statuisce che ‘tutte le persone sono uguali davanti alla legge’ intendendosi per ‘legge’ il complesso di norme che caratterizzano il sistema normativo dell’Unione. Il principio deve, quindi, trovare piena applicazione con riferimento ai licenziamenti collettivi: la diversa data di assunzione non può avere alcuna rilevanza ai fini di giustificare una tutela difforme ma concorrente. E “una differenziazione normativa del regime di tutela basata sul solo fattore ‘tempo’, rappresentato dalla data di assunzione, costituisce un elemento oggettivamente discriminatorio indiretto”
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