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Multe e obbligo vaccinale. Cosa fare e come difendersi. Il vademecum

Pubblicato il 04/02/2022 12:19 - Aggiornato il 07/12/2022 18:13

Il Vademecum è stato realizzato dall’avvocato Giuseppe Sottile di “Avvocati Ultima Linea – Italexit

Il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 ha istituito l’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. Chi è soggetto all’obbligo vaccinale? Dalla data di entrata in vigore ( 1 febbraio 2022) e fino al 15 giugno 2022, tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri di cui all’art. 35 e 36 del testo unico sull’immigrazione, che abbiano 50 anni, anche se compiono il 50esimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore dell’obbligo entro il 15 giugno. In tal caso l’obbligo dovrebbe scattare al compimento del 50esimo anno di età e non prima. Per essere soggetti all’obbligo, pertanto, è necessario avere la residenza nel territorio dello Stato. I cittadini italiani o di altri paesi facenti parte dell’Unione europea che non hanno (o non hanno più) la residenza in Italia, non sono soggetti all’obbligo. (Continua dopo la foto )

Quando non sussiste l’obbligo? L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. ATTENZIONE: il decreto legge ha introdotto una novità importantissima, ossia la possibilità – prima preclusa – che possa essere lo stesso medico curante a concedere l’ESENZIONE o il DIFFERIMENTO della vaccinazione. (Continua dopo la foto)

A quanto ammonta la sanzione? La multa ammonta ad euro 100,00 ed è una sanzione amministrativa pecuniaria una tantum, nel senso che può essere comminata una volta soltanto (almeno fino al 15 giugno). – Non corrisponde al vero che possono essere elevate più sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo; – Non corrisponde al vero che l’ammontare della multa può essere riscosso mediante prelievo diretto sul conto corrente; – Non corrisponde al vero che l’eventuale pagamento della multa significhi l’accettazione di effettuare il vaccino. (Continua dopo la foto)

A chi si applica la multa? La multa si applica nei seguenti casi: a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la seconda dose nei termini previsti (15 giorni); c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la terza dose nei termini di validità del Green Pass (6 mesi).

Qual è il primo atto che viene notificato? Il primo atto che viene notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarà la sanzione vera e propria, ma una comunicazione di “avvio del procedimento sanzionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni. Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono: a) comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale: b) comunicare eventuale altra ragione di oggettiva impossibilità (ad esempio che non è stato possibile prenotare il vaccino per mancanza di slot disponibili, oppure perché vi è stato un oggettivo impedimento, come malattia, infortunio, o perché ci si trova all’estero, etc…); c) con la stessa comunicazione, può essere richiesto un colloquio in contraddittorio con l’ASL. (consigliamo di chiederlo sempre); d) nello stesso termine di 10 giorni è necessario dare notizia all’Agenzia delle Entrate (all’indirizzo che dovrebbe essere indicato nell’atto di avvio del procedimento) dell’avvenuta comunicazione all’ASL. • A questo punto l’ASL, nei successivi 10 giorni, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’attestazione con la quale si conferma ovvero non si conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità ad adempiere. Se la multa non va pagata, il Fisco chiude il procedimento, altrimenti il procedimento va avanti. (Continua dopo la foto)

Quando arriva la sanzione vera e propria? La sanzione vera e propria verrà notificata da parte dell’Agenzia delle Entrate (a mezzo PEC o raccomandata) entro 180 giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra. Si tratta di un “Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”. A questo punto il ricevente potrà scegliere se pagare la multa entro 60 giorni ovvero se fare ricorso nel termine di 30 giorni. E’ chiaro pertanto che, ammesso che gli incroci di dati e comunicazioni tra Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate funzionino alla perfezione, la multa vera e propria difficilmente arriverà ai destinatari prima dell’autunno. Qualora invece la sanzione non dovesse essere notificata entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’ASL, l’obbligazione di pagare di estingue.

Cosa fare per opporsi alla sanzione ? Per opporsi alla sanzione va presentato ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere presentato personalmente o rivolgendosi ad un legale e prevede il pagamento del contributo unificato di 43 euro. NOTA BENE: il ricorso dovrà contenere la richiesta di sospensione dell’avviso di addebito. Se non viene richiesta la sospensione oppure se il Giudice la rigetti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avviare l’iter esecutivo per il recupero della somma. E’ prevedibile, stante i tempi della procedura preliminare alla notifica della sanzione (10 + 10 + 180 a cui si aggiungono i 30 giorni per fare ricorso) e stante la durata media di un ricorso davanti al Giudice di Pace, che prima che la sanzione divenga esecutiva, potrebbe passare qualche anno. (Avv. Giuseppe Sottile)