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L’Agcom bacchetta le compagnie telefoniche: “Stop a maxi-costi dopo la disdetta”

Pubblicato il 14/05/2021 16:19

La nuova delibera pubblicata oggi, 14 maggio, da Agcom parla chiaro ed è un duro attacco alle compagnie telefoniche e una “carezza” a milioni di consumatori: non è lecito che gli operatori telefonici chiedano agli utenti di pagare il costo di attivazione se lasciano in anticipo il contratto, prima cioè dei 24 mesi. Una strategia che finora ha voluto scoraggiare le eventuali disdette anticipate. Il nuovo principio che salva parecchi consumatori da extra costi di disdetta è, come si diceva, in una delibera che l’Autorità garante delle comunicazioni ha pubblicato oggi per sanzionare la Wind Tre per quasi un milione di euro per questo motivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Quindi, da ora in poi non ci sarà alcu costo di attivazione da pagare se recedi prima da un contratto. La delibera 120/21/CONS sottolinea che il principio ha una valenza universale, dato che praticamente tutti gli operatori esercitano l’opzione di fare pagare l’attivazione solo a chi disdice prima dei due anni. Come analizza Germana Carillo su greenme.it, “questi dei costi di attivazione ‘a scomparsa’ è una delle lamentele più ricorrenti: gli utenti scoprono di doverli pagare solo dopo la disdetta. Anche questo è un punto contestato da Agcom in delibera”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Com’è noto – si legge nella delibera – l’art. 1, comma 3, del c.d. decreto Bersani, nel testo novellato dalla legge. n. 124/2017 (c.d. “Legge concorrenza”), oltre a confermare il principio generale secondo cui non possono essere imputate agli utenti spese non giustificate da costi degli operatori ha specificato che le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Inoltre, nel caso di contratti che includono offerte promozionali, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 3-ter, è altresì necessario che gli eventuali costi per il recesso anticipato siano anche “equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”.

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