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Vaccino ai minori, follia al tribunale di Milano: cosa ha disposto un giudice per una 16enne. È bufera

Pubblicato il 09/06/2022 09:09

Un fatto di una gravità inaudita che la dice lunga su quale sia la situazione in Italia in merito all’ideologia vaccinista. Il Giornale d’Italia racconta la storia di una ragazzina di 16 anni obbligata al vaccino dal tribunale contro la volontà del padre, nonostante effetti avversi già manifestati e a Green pass terminato. “A fine Maggio 2022, nonostante il sistema del green pass fosse ormai terminato, anche al chiuso, e nonostante l’opposizione del padre, che aveva depositato una lunga memoria articolata e completa dei più recenti dati scientifici, il giudice, dopo aver già disposto poche settimane prima la vaccinazione anche del figlio minore di anni 13 (per il quale la situazione era peraltro assai complessa), disponeva anche la vaccinazione della sorella di anni 16. Un vero e proprio intervento a gamba tesa che devastava il già precario equilibrio dei minori e i rapporti genitoriali, in particolare con il padre, consacrandone, evidentemente in modo deliberato, e altresì scellerato, la definitiva alienazione parentale”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’articolo spiega: “La 9° Sezione del Tribunale di Milano – Collegio composto dai Giudici: Dott.sse Beatrice Secchi (Presidente), Piera Gasparini (Giudice) e Rosa Muscio (Giudice) – disponeva peraltro la vaccinazione a fronte di un certificazione effettuata dal medico di base dei genitori (!), che dichiarava che la minore avrebbe potuto ricevere la terza dose, pur non avendola mai incontrata, né visitata (con conseguente denuncia per falso ideologico) e in presenza di una specifica richiesta di approfondimenti medici e analisi del sangue richiesti da un’immunologa, in un quadro medico delicato, avendo manifestato effetti avversi già con la seconda dose e avendo ancora i valori assai elevati. La minore aveva poi ricevuto le prime due dosi senza il consenso del padre. Secondo la Sezione, ‘Il Tribunale è chiamato, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, ad attribuire ad uno dei due il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla sottoposizione alla vaccinazione SARS COv-2′”. (Continua a leggere dopo la foto)

Continua la sentenza: “Il padre, pur non articolando in modo dettagliato la natura delle proprie obiezioni, ha riferito di essere contrario e molto preoccupato del fatto che i due figli completino il ciclo vaccinale; come già rilevato, però, risulta che lo stesso avesse prestato il proprio consenso alla somministrazione ai figli delle prime due dosi di vaccino anti Covid”. – Consenso mai prestato! “Le posizioni sostenute dal resistente, in ogni caso, sono smentite dalle indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato nei diversi provvedimenti assunti da questo Tribunale e nel provvedimento emesso da questo Tribunale in data 9.3.2022 in relazione al fratello, da intendersi qui per questa parte integralmente richiamato”. Anche qui il Tribunale si è riferito ai soliti, generici e già letti provvedimenti della Sezione 9° e a non si sa quali solite “raccomandazioni”… (Continua a leggere dopo la foto)

“La minore ha chiaramente manifestato la sua volontà, essendosi già sottoposta alle prime due dosi di vaccino e ne è dunque superflua la sua audizione. In questa situazione, in conclusione, il Collegio ritiene che, in relazione alla questione relativa alla vaccinazione SARS-CoV-2, la madre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della minore e di comprensione della sua volontà e, quindi, il genitore più idoneo ad assumere, in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni necessarie in relazione alla sottoposizione della minore al completamento della vaccinazione SARS-CoV-2 nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in relazione alla somministrazione del suddetto vaccino. La madre deve, quindi, essere autorizzata ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso paterno, ogni decisione relativa alla somministrazione della suddetta vaccinazione per la figlia”. (Continua a leggere dopo la foto)

Conclude l’articolo: “La richiesta della terza dose di vaccino veniva motivata in udienza non per fini teoricamente orientati a proteggere la salute della minorenne (ammesso sia cosi), ma ‘per andare a teatro’, se e quando dovesse capitare, in quanto lì (e solo lì) è ancora necessario il Green pass… Emerge la grave e totale assenza di comprensione dei fatti da parte del Giudice, evidenziata anche dall’atteggiamento oppositivo alle dichiarazioni del padre dei minori, additato come il nemico, dopo il figlio, anche della figlia, la quale, nonostante fosse terminato il sistema del Green Pass, anche al chiuso, non avrebbe potuto eventualmente andare a Teatro… Decisioni già prese, anche dichiarando, falsamente, che il padre avrebbe prestato il consenso ad effettuare le prime 2 dosi ai minori. Circostanza mai accaduta e che aveva portato il genitore a presentare denuncia – querela per le vaccinazioni effettuate senza il consenso dello stesso, sia nei confronti dell’ex coniuge che dei medici che avevano inoculato il farmaco genico, in assenza del suo consenso”. (Continua a leggere dopo la foto)

Oltre a presentare querela per falso ideologico nei confronti del medico, da poco nominato, che aveva certificato la vaccinabilità senza aver mai visitato la minore e senza neanche curarsi degli effetti avversi manifestati dalla stessa a seguito delle prime due vaccinazioni, successivamente alle quali aveva anche inziato una cura con cortisone, tuttora in corso. Circostanza neanche verificata dal Giudice. “Il tutto riconferma la posizione ideologica e dogmatica assunta dalla Sez. IX del Tribunale di Milano che si appalesa non solo gravemente deficitaria nell’approfondimento dei vari temi in questione, ma estremamente dannosa nei confronti dei minori e del loro rapporto con il genitore “perdente”. Un Giudice, sotto il profilo deontologico, dovrebbe onorare il principio di imparzialità, ed essere orientato alla composizione delle controversie, in particolare quando sono coinvolti i minori, per la cui tutela è stata creato addirittura un Tribunale apposito: quello “per i Minorenni”, per l’appunto”.

Qui si può leggere la sentenza completa.

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