Le disposizioni, per l’emergenza coronavirus, riguardanti l’attività giudiziaria hanno sospeso le aste immobiliari. Il settore delle aste immobiliari è un settore notoriamente molto opaco e ci sarà senz’altro chi cercherà di forzare la norma per attuare lo stesso l’asta. Per questo abbiamo deciso di rilanciare l’appello dell’Associazione Favor Debitoris: “Per contrastare questa opacità e non permettere un Giubileo dello speculatore, mentre l’interesse delle famiglie e delle aziende è rivolto alla pura sopravvivenza, noi avevamo previsto che venisse inserito un capoverso esplicito sulle aste. Le norme vanno scritte con estrema chiarezza, sempre, ma soprattutto quando si tratta della vita di centinaia di migliaia di famiglie”.
Non si deve lasciare spazio ad interpretazioni di comodo. “Con i nostri interventi cerchiamo di aiutare a scrivere norme precise, che non lascino spazio a interpretazioni di comodo a favore degli speculatori. Nel Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, troviamo scritto: ‘A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate […], sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1”.
Tra questi è compresa anche la sospensione immediata di tutte le aste immobiliari, anche quelle afferenti a procedure consorsuali. I giudici delegati devono sospendere le aste, dunque. “Noi avevamo previsto che venisse inserito un capoverso esplicito in cui venisse indicato con chiarezza: ‘Nei procedimenti esecutivi immobiliari in corso le operazioni di vendita con incanto o senza incanto già fissate sono sospese fino al 30 aprile 2020. Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza provvede a fissare nuova asta con pedissequo termine per la presentazione delle offerte; la conseguente gara dovrà tenersi entro quattro mesi dalla data originariamente fissata. L’ordinanza dovrà essere comunicata nelle forme di legge e di rito. Dette disposizioni si applicano anche alle vendite immobiliari disposte nell’ambito delle procedure concorsuali'”.
Conclude l’Associazione Favor Debitoris: “Noi ci auguriamo che per difendere con chiarezza gli interessi di creditori e debitori, il governo inserisca queste sei righe nel decreto. Comunque invitiamo tutti coloro che troveranno comportamenti difformi ad inviare una mail a [email protected]”.
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