Stiamo ricevendo numerose e-mail da parte di nostri lettori che segnalano un importante cambiamento. Cambiamento che, proprio a ridosso di questo particolare periodo, sensibile dal punto di vista sanitario e delle libertà individuali, risulta delicato.
Con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) sono state apportate diverse novità rilevanti per il Fascicolo Sanitario Elettronico. In particolar modo si è stabilito che tale fascicolo, qualora non verrà negato il consenso, sarà comunque alimentato in maniera automatica e “con il consenso dell’assistito”, i rispettivi dati saranno consultabili da tutti gli esercenti delle professioni sanitarie, pubblici e privati, che intervengono nel processo di cura dello stesso”.
Di cosa si tratta? Con l’articolo 11 del decreto legge «Rilancio» n.34 del 19 maggio, è stato abrogato il comma 3-bis. Questo “comporta la possibilità di alimentazione del fascicolo elettronico personale anche in assenza del consenso”. Il comma 3 bis infatti diceva: “il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo”.
Ricordiamo che il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme dei dati e delle informazioni cliniche che costituiscono la storia sanitaria di ogni cittadino. All’interno del Fascicolo si trovano documenti di tipo sanitario, amministrativo oltre alle prescrizioni mediche e farmaceutiche. Quindi, dati su ricoveri di pronto soccorso, referti, profili sanitari, informazioni su diagnosi, terapie, cartelle cliniche, vaccinazioni, certificati, ecc. Ad oggi il FSE risulta attivo solo da una piccola percentuale della popolazione, il 20% circa.
Per presentare la negazione al consenso è necessario scaricare e compilare il modulo di “Oscuramento e de-oscuramento dei dati e documenti” come ad esempio quello riportato al link.
Informiamo inoltre che, come spiegato dal Garante, “in caso di richiesta di oscuramento dei dati, questi potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti”.
Detto in altri termini, “a prescindere dal consenso dell’assistito” -quindi anche se neghiamo il consenso- “il Fascicolo Elettronico Sanitario (FSE) verrà generato e alimentato automaticamente e i dati presenti in questo, potranno essere consultabili senza i dati identificativi dell’assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza, dalle Regioni e dal Ministero della salute per svolgere le relative funzioni governative e di ricerca”. Il sito del Garante informa inoltre che “la prestazione sanitaria è comunque garantita, anche in caso di negativo consenso”.