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Pensioni, cosa cambia con Quota 103. La circolare dell’Inps: l’importo e i requisiti. La tabella

Pubblicato il 12/03/2023 12:41

Introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in vigore dal primo gennaio, la cosiddetta “Quota 103” è per ora prevista solo per l’anno in corso nonché in via sperimentale. Il nuovo trattamento pensionistico, è definito dalla stessa norma come una “pensione anticipata flessibile”. Il tutto è subordinato al conseguimento, alla data ultima del 31 dicembre 2023, di taluni requisiti. Questi si evincono dalla circolare emessa dall’Inps venerdì 10 marzo riguardante le istruzioni per aderire al trattamento, in sostituzione del regime di “Quota 102” dello scorso anno e della “Quota 100”, procrastinando il ritorno alla legge Fornero. Il tetto massimo mensile erogabile nel 2023 sarà di 2.839,70 euro lordi. Rivalutato annualmente, durerà sino al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia, cioè 67 anni, ma occorre far luce sui requisiti e le prerogative di chi ne abbia diritto. Anzitutto, diciamo che Quota 103 è destinata a tutti i lavoratori: dipendenti – anche del pubblico impiego – autonomi, parasubordinati, iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie, ovvero alla stessa Inps. Purché abbiano raggiunto i 62 anni d’età e 41 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2022; oppure, 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati e da integrare tra il primo gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, potendo dunque presentare la domanda in un momento successivo. In quest’ultimo caso il diritto alla pensione viene, come si dice, “cristallizzato”. Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata – obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa – fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. L’importo della pensione Quota 103, inoltre, non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo Inps stabilito per ciascun anno sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Di seguito proponiamo la tabella esplicativa rilasciata dal portale Pensionioggi. (Continua a leggere dopo la foto)
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Tale tetto mobile è aggiornato ogni anno con l’inflazione: poiché nel 2023 il trattamento minimo pensionistico dell’Inps è pari a 567,94 euro, il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili, come anticipato. Si pare, inoltre, alla possibilità del “cumulo” dei contributi, ovvero ai fini del raggiungimento del requisito contributivo sarà valida anche la contribuzione non coincidente temporalmente accreditata in tutte le gestioni dell’Inps. Per presentare le domande, occorre accedere al sito internet dell’Inps, attraverso le credenziali dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e seguire il percorso guidato. Ci si potrà anche avvalere anche dei servizi telematici offerti dagli istituti di patronato. Infine, un’altra novità concerne i dipendenti della Pubblica amministrazione: il pagamento del Tfr può essere posticipato, rispetto ai termini ordinari. Questa dilazione, però, sarà compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate, per un importo sino a 45 mila euro. (Continua a leggere dopo la foto)

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La “finestra mobile”, ossia il lasso di tempo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l’effettiva riscossione dell’assegno pensionistico, se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2022, si apre il primo aprile 2023 per il settore privato, e il primo agosto 2023 per il settore pubblico. Il Governo ha stimato che verrà utilizzata da circa 41mila persone, mentre, come ci informa Il Sole 24 Ore, nel 2022 è andato in pensione circa mezzo milione di lavoratori.

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