Il Tribunale di Milano ha ribaltato la decisione della Procura con cui un giovane 38enne è stato accusato di falso ideologico e per questo veniva condannato a 2 mesi. Il giudice ha escluso il reato per diverse ragioni. Ma andiamo con ordine.
Tutto è iniziato il 15 gennaio di un anno fa, quando la “vittima” di questa tragica vicenda fu fatto scendere dal treno Milano-Bari perché privo di un tampone anti Covid negativo. La colpa dell’uomo sarebbe quella di essere salito sul treno senza aver dimostrato la guarigione. Tre giorni prima risultava positivo ma era sintomatico. La Procura chiedeva la condanna a 2 mesi per aver violato l’obbligo generale di quarantena introdotto il 25 febbraio 2020. (Continua dopo la foto)
Quali sono le motivazioni per le quali il giudice lo ha assolto? Sono diverse. La prima motivazione è che il passeggero del treno appariva privo del requisito dell’offensività. L’indiziato non sarebbe stato “in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone”. In quanto “del tutto asintomatico al momento del controllo” sul treno e “negativo a un test in farmacia solo due ore dopo”. La Seconda ragione è che l’azienda sanitaria di competenza non l’ha mai sottoposto alla quarantena. Nel senso che la contravvenzione avrebbe dovuto presupporre un ordine non generalizzato ma “ad personam”. Per applicarla non è sufficiente la violazione dell’obbligo contenuto nel provvedimento generale. Perché altrimenti questo costituirebbe un’illegittima violazione della libertà personale. Che quindi sarebbe incostituzionale. Per la giudice infatti, “ne consegue che un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, sicché può essere disapplicato e la sua violazione non può integrare ipotesi di reato”.