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“Dubbi sulla costituzionalità”. I giudici bacchettano obbligo vaccinale e farmacovigilanza. L’ordinanza

Pubblicato il 16/09/2022 18:46

Un’altra ordinanza da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cgars) torna a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. Dopo quella del 22 marzo scorso, che rimandava alla Consulta il compito di chiarire se l’imposizione, in contrasto con diversi articoli della Costituzione, comprime la libertà di autodeterminazione sulle scelte sanitarie del singolo, oltre che del suo diritto allo studio ed al lavoro (allora era stato impedito ad uno studente di partecipare al tirocinio formativo, in quanto non vaccinato), questa volta a fare ricorso era stato uno psicoterapeuta.
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La notizia viene riportata da La Verità e racconta di un professionista sospeso il 14 marzo 2022 dall’Albo siciliano, poiché «non aveva prodotto in tempo utile il certificato di differimento della vaccinazione anti Covid-19». L’interessato aveva presentato ricorso al Tar della Sicilia, ma venne respinto il 19 maggio a causa di un paventato «preminente interesse a non mettere a repentaglio la salute pubblica». Contro l’ordinanza venne poi fatto ricorso in appello, contestando l’imposizione dell’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e le conseguenze per chi non lo rispetta, ovvero perdita del lavoro e della retribuzione economica.
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Questa volta il Cgars ha ritenuto che l’Ordine professionale aveva seguito le procedure imposte dal governo, e che nulla si può contestare a riguardo. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto la necessità di accertare la questione di legittimità Costituzionale sul merito. Un trattamento sanitario obbligatorio, definito nell’interesse della collettività «incontra un limite proprio nella non nocività dell’inoculazione per il singolo», scrive il 7 settembre Rosanna De Nictolis, presidente del massimo organo della giustizia amministrativa in Sicilia. Precisa che difficilmente si può negare tutela alla situazione del singolo, che paventa danni alla propria salute e danni retributivi, specie in ragione del fatto che possono essere dettate, per la tutela del paziente, prescrizioni meno incisive della sospensione dell’attività professionale», in questo caso dello psicoterapeuta.
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Ma non è tutto, perché il Collegio siciliano che ha valutato la vicenda, ha dichiarato anche che «si ravvisano elementi di diversità e novità rispetto la questione decisa dalla III sezione» del Consiglio di Stato, che il 20 ottobre dello scorso anno aveva ritenuto l’obbligo «a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità». Con il diffondersi delle nuove varianti, con l’aumento delle infezioni tra i vaccinati, in presenza di vaccini che «hanno ottenuto un’autorizzazione provvisoria proprio in relazione alla inevitabile assenza di dati sugli effetti a medio e lungo termine», pur ribadendo in più punti dell’ordinanza che il farmaco anti Covid è stato e rimane efficace «nel ridurre la percentuale del rischio, quanto meno, ai fini della prevenzione dei casi di malattia severa e del decorso fatale», il Cgars ha anche sottolineato come le segnalazioni di eventi avversi sono di gran lunga superiori alla «media […] degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni».
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Nell’esplicitare tale affermazione, il Cgars si chiede quanto siano monitorati questi fenomeni, considerato che per i farmaci sottoposti ad autorizzazione condizionata ci può anche essere «una sottostima di eventi collaterali, specie gravi e fatali». Non è questione di numeri bassi di reazioni avverse di grave entità (che come fa notare La Verità è tutto da verificare, perché le segnalazioni sono pochissime nella farmacovigilanza passiva), dal momento che la legittimità costituzionale dell’obbligo viene esclusa in presenza di preparati «i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità», dichiarano i giudici siciliani che bacchettano i sistemi adottati dall’Aifa, le procedure vaccinali troppo sbrigative e «l’irrazionale» richiesta di sottoscrivere il consenso informato in presenza di obbligo. La parola finale passa ora alla Consulta, che sarà tenuta ad esprimersi per la prima volta sul tema dopo l’addio di Giuliano Amato.

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