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“L’obbligo vaccinale è incostituzionale”. Militari, arriva la storica sentenza della Consulta

Pubblicato il 21/02/2023 20:44

L’obbligo per i militari di vaccinarsi contro il Covid è incostituzionale. Lo sancisce la sentenza numero 25 del 2023 della Corte costituzionale. Secondo la Consulta, dunque, non rispetta i dettami della Carta “la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale”. Così ha scritto il redattore della sentenza, Nicolò Zanon. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali”. La Corte costituzionale si è così pronunciata su una questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli. L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma è sull’aggettivo “determinato” che si è interrogata la Consulta: la sentenza afferma che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento, ma deve specificare anche le relative patologie. (Continua a leggere dopo la foto)
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Consulta obbligo vaccino militari incostituzionale

Invece, non contenendo, quantomeno, l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dell’ordinamento militare non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come esige l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Un precedente che fa ben sperare, pur se, come non manca di notare Il Sole 24 Ore, la sentenza numero 14 del 2023, depositata appena il 10 febbraio, confermava invece l’obbligo per il personale sanitario, che non costituirebbe “una misura irragionevole né sproporzionata”. Tornando, ora, alla vaccinazione per il personale militare, “Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso – si legge nella sentenza – che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis del Codice dell’ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”. (Continua a leggere dopo la foto)

Ed è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.

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