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Ai lavoratori sospesi spetta metà stipendio. La sentenza rivoluzionaria del TAR

Pubblicato il 06/03/2022 10:59 - Aggiornato il 07/12/2022 18:06

Ai lavoratori pubblici sospesi dal servizio perché non in regola con l’obbligo vaccinale spetta comunque la metà della retribuzione. Lo sottolinea il TAR del Lazio, con l’ordinanza 1234/22 depositata in seguito al ricorso avviato da un dipendente del Ministero della Giustizia. Il TAR si è espresso in merito alla sospensione dal servizio e dallo stipendio fino all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario, o della somministrazione della dose di richiamo.
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Ecco cosa dice la sentenza

L’ordinanza del TAR impone adesso al Ministero di elargire la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell’udienza pubblica di merito della Consulta prevista per il prossimo 6 maggio, durante la quale sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale.

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività.

Sindacati all’attacco

L’ANIEF ribadisce l’impegno a chiedere il medesimo pagamento della metà dello stipendio, in attesa della decisione della Consulta, accogliendo le richieste di tutto il personale sospeso che ha aderito ai ricorsi al TAR o che vorrà aderire ai ricorsi al Presidente della Repubblica entro il 15 marzo. Sarebbero ancora in 8mila, infatti, i docenti, amministrativi ed educatori che risultano sospesi.
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Contrasto fra giudici

Non è la prima volta che si trova discrepanza di vedute tra i giudici amministrativi. Nei mesi scorsi, infatti, hanno sempre confermato la legittimità della sospensione di medici, infermieri e professori contrari al vaccino. Poi, circa due settimane fa, il Tar Lazio, con il decreto 919/22, ha detto stop alla sospensione di oltre venti militari, accogliendo il ricorso contro i provvedimenti dei rispettivi comandi che li avevano momentaneamente estromessi per non aver adempiuto l’obbligo di vaccinazione. Diverso è invece il discorso del giudice del lavoro sui rapporti coi datori privati: è legittimo sospendere il dipendente non vaccinato, stabilisce ad esempio l’ordinanza 2467/21 del tribunale civile di Modena, perché la perdita dello stipendio non è di per sé «irreparabile» ma è un danno risarcibile ex post come tutte le lesioni dei diritti che derivano da rapporti obbligatori.

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