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Pagamenti in contanti: tutte le novità del 2020. Cambiano soglie e sanzioni

Pubblicato il 15/01/2020 15:36

È la lotta al contante il mantra della nuova Legge di Bilancio. Perché colpendo il contante, secondo il governo, si colpisce l’evasione fiscale. Posto che questa è una balla, perché i problemi sono altri, andiamo a vedere, però, cosa comportano per i cittadini (tanto solo sempre loro a rimetterci) le nuove misure introdotte. C’è una parola d’ordine da tenere a mente “cashless”, ossia “senza contanti”. È così che si vuole rivoluzionare il mondo, e l’Italia anche. Massimiliano Jattoni Dall’Asén ha messo ordine a tutte le novità del 2020 pubblicando un accurato e sintetico resoconto sul Corriere della Sera. Si parte dalla novità più importante, e riguarda le soglie: il Governo ha deciso di abbassare a 2.000 euro la soglia per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2020 (oggi il tetto per il pagamento in contanti è di 3.000 euro).

Dal 1° gennaio 2022 il limite però scenderà ulteriormente, arrivando a 1.000 euro. Qualsiasi cessione di denaro superiore ai 2 mila, dunque, dovrà avvenire tramite canali come il bonifico bancario, le carte di credito, etc. E quali sono le sanzioni per chi dovesse aggirare il limite al contante? Una sanzione amministrativa che può andare dai 3mila euro ai 50mila. Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti, quindi sia chi cede il denaro che chi lo riceve.

Un’altra novità riguarda le detrazioni fiscali. È stata infatti introdotta una norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% (art. 15 del Tuir), vietando il pagamento in contanti. Scrive Jattoni Dall’Asén: “Dal 1° gennaio 2020 i contribuente è dunque obbligato a effettuare i pagamenti delle principali detrazioni fiscali esclusivamente tramite assegni, bancomat, carte di credito, carte prepagate, etc.”. Per quanto riguarda invece le spese sanitarie, la Legge di Bilancio specifica dal 1° gennaio 2020 sono detraibili con pagamento in contanti solo i medicinali e i dispositivi medici come occhiali, lenti a contatto, siringhe, termometri, test di gravidanza, ecc, e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Tutte le altre spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche e prestazioni specialistiche rese da strutture private non accreditate al SSN, sono detraibili al 19% (art. 15 del Tuir) con l’”obbligo di pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

Infine, è entrata in vigore la legge che obbliga qualsiasi azienda o professionista a corrispondere a un dipendente o collaboratore la retribuzione solo tramite una procedura tracciabile. L’obbligo interessa chi ha un contratto di lavoro subordinato; un contratto di collaborazione; o lavora in una cooperativa con soci. Le uniche forme di pagamento accettate sono i bonifici con Iban, i pagamenti elettronici, gli assegni bancari o postali e i versamenti in contanti presso la banca o la posta. Il divieto sembra escludere, almeno per il momento, i rimborsi spese per le trasferte e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente.

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