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Bollette telefoniche a 28 giorni: ecco come ottenere i rimborsi evitando spiacevoli “trucchi”

Pubblicato il 22/07/2019 11:00

Il Consiglio di Stato ha definitivamente bloccato i ricorsi delle compagnie telefoniche sulla decisione dell’Agcom in merito alle bollette telefoniche a 28 giorni. Una condanna verso quei gestori che per due anni hanno fatturato i loro servizi ogni 28 giorni con un aggravio medio delle tariffe dell’8% su base annua. Ma come è possibile, dopo la decisione definitiva, ottenere un rimborso? Sulla carta, dovrebbe trattarsi di una procedura automatica, con l’utente a trovarsi delle bollette alleggerite senza dover muovere un dito. Il tutto mentre ogni operatore si troverà a dover pagare 580 mila euro. Il periodo da tenere in considerazione per il rimborso è quello che va dal 23 giugno 2017 al 5 aprile 2018

Tutto semplice, dunque, in teoria. E però, come spesso accade in questi casi, esistono scappatoie alle quali le società coinvolte potrebbero appellarsi per evitare i propri oneri. Le cifre da rimborsare sono quantificabili in 30-60 euro per cliente, ma come previsto dalla stessa Agcom, le compagnie potranno restituire i “giorni erosi” anche in un altro modo: fornendo nuovi servizi ai clienti a patto che abbiano lo stesso valore economico. Bene, dunque, che i consumatori verifichino che le condizioni dei nuovi servizi siano effettivamente vantaggiose, prima di accettare. Qualora sorgano dubbi sulla convenienza, sarà sempre bene chiedere direttamente il ristoro della bolletta.

Attenzione però, i servizi aggiuntivi che vengono proposti in bolletta si ritengono approvati se non viene presentata disdetta entro una certa data. Agli utenti che non dovessero accettare le nuove proposte,l’Aduc indica una strada: innanzitutto inviare con raccomandata a/r un’intimazione al gestore di sospendere i servizi non concordati e rimborsare quanto dovuto chiedendo eventualmente anche i danni. Poi, qualora la lettera dovesse ricevere risposta negativa o nessuna risposta, fare un tentativo di conciliazione (obbligatoria) al Corecom della propria Regione.

Qualora neanche la conciliazione dovesse andare a buon fine,l’ultima soluzione è fare causa alla società davanti al proprio giudice di pace o presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, o direttamente all’Agcom utilizzando il formulario GU14.

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