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Superbonus 2024, ecco cosa cambia con il decreto del governo. La guida ai nuovi limiti

Pubblicato il 09/04/2024 17:51 - Aggiornato il 09/04/2024 23:22

È divenuto effettivo, dopo la scadenza del 4 aprile scorso fissata dal governo, lo stop per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle cessioni dei crediti del superbonus e dei bonus edilizi. L’adempimento riguarda le rate relative all’annualità 2023, per lavori le cui spese siano state sostenute lo scorso anno o in anni precedenti. In molti tra coloro che hanno avviato i lavori, ma non hanno ancora presentato la relativa documentazione, si trovano in una sorta di limbo e si chiedano cosa possano o debbano fare. Tale comunicazione andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Il Decreto-legge 29 marzo 2024 numero 39, contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, noto anche come “Decreto superbonus 2024”, prevede, tra le altre cose, la soppressione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, nonché l’eliminazione della remissione in bonis. (Continua a leggere dopo la foto)

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Fonte: Enea

Parola all’esperto

La comunicazione omessa riguardava la scelta del soggetto interessato: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023. E ora, cosa cambia? Prova a fare chiarezza , interpellato da Il Messaggero, Paolo Biscaro, consigliere nazionale del collegio dei geometri e geometri laureati. La documentazione che andava trasmessa entro il 4 aprile comprendeva l’insieme della rendicontazione tecnica – contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico – e di natura fiscale. E dunque, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare la documentazione e usufruire dell’agevolazione, in questo caso, del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono “trainanti” e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono “trainati” e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente. Veniamo, adesso, a un’altra domanda ricorrente: chi ha inviato i dati può modificarli? Risponde ancora Paolo Biscaro. “Non è più possibile effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali”: il termine e le disposizioni del decreto che ha prorogato al 4 aprile lo stop alle comunicazioni, di fatto, impediscono di fatto la remissione in bonis. Quest’ultima prevede la possibilità di non perdere i benefici fiscali subordinati ad una comunicazione preventiva o ad altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente. (Continua a leggere dopo la foto)

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La remissione in bonis sarà ancora possibile?

Il decreto cancella definitivamente la possibilità di presentare la documentazione obbligatoria per accedere ai bonus edilizi in ritardo grazie alla remissione in bonis, pagando una sanzione minima entro il 15 ottobre 2024: tale opzione non sarà più praticabile. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione della remissione in bonis si riferisce alle comunicazioni delle opzioni relative alle spese agevolabili sostenute nell’anno 2023 (nonché alle relative successive cessioni) e a quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti, nonché alle relative e successive cessioni.

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