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“Lede la dignità umana”, la clamorosa ordinanza del Tribunale di Brescia stronca l’obbligo vaccinale

Pubblicato il 26/08/2022 18:18

Dopo il giudice del lavoro di Siena che ha recentemente reintegrato tre operatori sospesi, arriva un nuovo schiaffo alla paventata legittimità dell’imposizione coatta del vaccino. Il provvedimento, emanato dal Tribunale di Brescia lo scorso 22 agosto, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. Pochi giorni fa, infatti, il Tribunale ha esaminato il ricorso di un’ostetrica sospesa dall’azienda ospedaliera per la quale lavora da diversi anni con contratto a tempo indeterminato, perché non in regola con il ciclo vaccinale. L’esito della vicenda tocca uno dei temi più scottanti relativi all’assurdo obbligo imposto dal Governo Draghi e da Roberto Speranza: la costituzionalità del provvedimento.
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La vicenda

Come spesso accade in questo genere di ricorsi, l’ostetrica si è rifiutata di fare la terza dose perché nel frattempo aveva contratto il Covid. Nonostante ciò, il Consiglio dell’Ordine ha comunque ritenuto opportuno di procedere alla sospensione senza retribuzione, notificata alla donna il 30 maggio di quest’anno. Il Consiglio, peraltro, ha negato alla lavoratrice qualsiasi possibilità di essere ricollocata in altra mansione. Il giudice del lavoro, Mariarosa Pipponzi, nell’esaminare approfonditamente la situazione ha rilevato la “violazione del principio di uguaglianza ex art.3 della Costituzione” e l’irragionevolezza delle disposizioni sull’obbligo, in quanto i soggetti non vaccinati per scelta godono di un trattamento diverso rispetto ai non vaccinati per esenzione o differimento: questi ultimi infatti possono essere ricollocati in altra mansione, salvando così lo stipendio.
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Dubbi sulla costituzionalità

Tutto questo riporta ad un’altra questione, che il giudice ritiene incostituzionale: “Nel precludere al personale non vaccinato per libera scelta la possibilità di lavorare” si legge nell’ordinanza, “lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro (ex articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignità umana”. La ricorrente ha inoltre messo in evidenza come la retribuzione derivante dal suo impiego sia assolutamente fondamentale per il sostentamento suo e della propria famiglia. Il giudice del lavoro sottolinea quindi l’esistenza di un pregiudizio “grave” in relazione proprio alla sussistenza materiale dell’individuo.
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Misure lesive della dignità umana

Nulla infatti giustifica l’adozione di misure “che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento… Come noto, il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale”. Dunque, secondo tali principi, i sanitari sospesi sono stati posti dallo Stato in un vero e proprio limbo, dove oltre a non poter esercitare la propria professione, non possono accedere nemmeno alle indennità previste dal sistema del welfare italiano, né possono usufruire di pensionamento per via dell’età anagrafica. Alleghiamo l’ordinanza integrale di seguito.
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La palla passa alla Corte Costituzionale

Tramite l’ordinanza emessa in data 22 agosto, il Giudice del lavoro ha quindi rilevato come l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari sia sostanzialmente in contrasto con la Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Ora la palla passa a loro, benché già in passato si siano registrate ordinanze che mettevano in dubbio la costituzionalità di questa becera norma, senza purtroppo ottenere buon esito dalla Consulta. Vedremo se questa volta prevarrà il buonsenso oppure altro…

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