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“Per me un obbligo morale, per loro uno scudo penale”, la lettera del sanitario sospeso e rimasto senza stipendio

Pubblicato il 09/11/2021 10:36

Di seguito riportiamo la lettera che ha inviato alla redazione de ilParagone G.B, un sanitario sospeso senza stipendio.

“Con l’avvicinarsi della minaccia della III dose ricomincia il mantra del “dovere morale” alla vaccinazione per tutelare la salute pubblica. Dovrei, quindi, essere un “individuo morale” in uno Stato che si è deresponsabilizzato attraverso uno scudo penale?

L’art 3 del DL n. 44/2021 [decreto Draghi, quello – per intenderci – che ha imposto l’obbligo vaccinale ai sanitari] così recita:
“Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita’ e’ esclusa quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

fatti cui si fa riferimento sono l’omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose [gravi e gravissime] (art. 590 cod. pen.). Da leggere – per il combinato disposto dell’art 3 succitato e del comma 457, art. 1 L. n. 178/20 [“(…) garantire il massimo livello di copertura vaccinale sull’intero territorio nazionale (…)”] – morte per causa vaccino o lesioni personali da “reazioni avverse” imputabili al vaccino.

Andando a leggere, poi, l’art. n. 43 del codice penale rubricato “Elemento psicologico del reato” si recita: “ è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti (anche quelli europei per l’art. 117 della Costituzione), ordini o discipline.”. Ora, se per ordini e discipline si devono intendere le linee guida e i protocolli sanitari, ovverossia regole cautelari che giurisprudenza e dottrina considerano come regole cautelari di osservanza scientificamente/eticamente dovuta, ci parrebbe che la posizione di irresponsabilità giuridica dei medici inoculatori, sia stata dal Governo rafforzatamente blindata.

Perché?
1. per evitare che, in qualunque modo, le regole etico/cautelari del Codice Deontologico della professione medica possano inibire la propensione inoculatoria del medico vaccinista, facendola vacillare di fronte a casi clinici cui anche la vis taumaturgica dei sieri genici sperimentali avrebbe potuto o dovuto produrre un ripensamento ippocratico? Ci riferiamo, infatti, agli articoli del Codice di deontologia medica: Capo I “Indipendenza e dignità della professione”, Titolo II “Doveri generali del medico”:page1image1644000

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Art. 3 Doveri del medico: “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana (…), in tempo di pace come in tempo di guerra [emrgenza], quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera (…)”. Quali che siano le condizioni istituzionali? Quindi un medico non sarebbe mai sollevato da responsabilità colposa anche qualora il Governo gli istituisse uno scudo penale?;

Art.5 Esercizio dell’attività professionale. “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica (…) non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.”.

A chi, poi, replicasse che però esiste anche l’art. 8 “Calamità”: “Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell’Autorità competente.”, sarebbe etico ricordare che la giurisprudenza e la dottrina hanno più volte affermato che, anche in questi, casi l’obbligo deontologico sussiste.

2. per perorare/giustificare/cementare ad oltranza, inoltre, la implementazione [giuridicamente blindata] della “Farmaco Vigilanza Passiva” nonostante si tratti di farmaci sperimentali?

Mentre, infatti, la farmaco vigilanza attiva prevede un monitoraggio diretto ed a intervalli precisi di tempo, per cui le persone che assumono il farmaco hanno una scaletta di appuntamenti e di controlli per verificare l’insorgenza di sintomi ed eventi avversi ed i controlli possono giungere anche a 10 anni di distanza per la valutazione degli effetti a lungo termine di uno specifico medicinale: unico sistema, quindi, in grado di fornire un quadro scientificamente accurato;

la farmacovigilanza passiva prevede che, chiunque ritenga di aver subito un effetto collaterale in séguito all’assunzione di un farmaco, ha facoltà di segnalarlo direttamente all’Aifa o di farlo attraverso il proprio medico curante. Eventi e reazioni avverse non si vanno a cercare ma si attende l’arrivo dei dati dai pazienti, dai loro parenti o dai medici di famiglia con un’inversione, di fatto, dell’onere della prova. Le segnalazioni vengono poi valutate da una commissione per verificarne la correlazione col farmaco. La maggior parte dei cittadini, quindi, non può avere questa consapevolezza e spesso, magari in buona fede e per tranquillizzare il paziente, i medici sono restii ad ipotizzare una correlazione e quindi a inoltrare la segnalazione, nonostante dal 2015page2image1669792page2image1670000page2image1670208page2image1671456page2image1672080page2image1672288page2image1673328

sussista l’obbligo di segnalazione tempestiva. Questo, di fatto, implica che gli eventi avversi segnalati siano sottodimensionati rispetto al dato reale.

Perché, quindi, un Governo e la sua azione, complessivamente intesa alla salvaguardia e tutela della salute pubblica (salute dei cittadini della Nazione che gli ha “conferito” i poteri…?), dovrebbe trincerarsi dietro a misure di deresponsabilizzazione sua e di tutti gli attori coinvolti nella stessa? Perché, quindi dotarsi di uno scudo penale? Perché implementare una farmacovigilanza passiva nonostante la sperimentalità dei sieri genici associata alla dichiarazione di manleva [di fatto l’effetto giuridico del consenso informato] nei confronti delle case farmaceutiche?

Dove sono l’eticità e la moralità di tutte queste misure? E… a che titolo queste misure [che ad occhio e croce hanno più l’aria di “misure per pararsi il culo”] conferiscono legittimità ai censori di governo (televisione e stampa) nel denunciare come immorale la scelta di non vaccinarsi della minoranza dei cittadini e dei no vax?”