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I lavoratori non vaccinati non possono essere discriminati! La rivoluzionaria sentenza del Giudice

Pubblicato il 04/04/2022 22:06 - Aggiornato il 07/12/2022 17:59

Finalmente i Giudici italiani iniziano, conformemente alla normativa europea, a sancire che i lavoratori non vaccinati non possono in nessun modo essere discriminati 

Il caso parte da un reclamo posto in essere da due lavoratori e anche dalla società dove gli stessi lavorano che riguarda la decisione posta in essere dal Giudice del lavoro di Busto Arsizio.                                                          Si tratta di una vicenda avvenuta tra il periodo di settembre ed ottobre 2021 e, quindi,prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge n. 127/2021, efficacie dal 15 ottobre 2021 che sanciva l’obbligatorietà per i lavoratori di accedere al posto di lavoro o mediante green pass da tampone oppure tramite green pass ottenuto a seguito di vaccinazione o conseguentemente alla guarigione dal covid. 

La decisione assunta con provvedimento del Giudice del lavoro e confermata successivamente dal provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio, consiste nel sancire che la società non poteva discriminare i lavoratori vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. La società in questione, infatti, poneva in essere gravissime condotte discriminatorie nel confronti del lavoratori tra cui, per esempio, a titolo esemplificativo:chiedere il green pass ai dipendenti per accedere al luogo di lavoro, isolare dipendenti non vaccinati non permettendogli rapporti con il restante personale, spostare arbitrariamente i dipendenti non vaccinati in una sede malsana ed infine, ma non da ultimomuovere contestazioni disciplinari senzafondamento, nonché videosorvegliare i dipendenti non vaccinati al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Preme inoltre sottolineare come la società non solo si limitasse ad attuare i comportamenti sopra descritti e del tutto illegittimi, ma cosa ancor più grave, la stessa acquisiva dati sensibili, quali, per esempio, i risultati dei test sierologici senza il consenso dei proprio dipendenti.

Il Collegio ha sancito l’illegittimità delle misure adottate dalla società in quanto, all’epoca dei fatti, (settembre/ottobre 2021) non era ancora entrata in vigore la normativa che prevedeva l’obbligo di esibire il green nei luoghi di lavoro. Il Tribunale ha inoltre giustamente sancito che la condotta datoriale di isolare i lavoratori senza vaccino non possa che essere dichiarata illegittima e ritorsiva in quanto, all’epoca dei fatti, non vi era alcuna normativa che consentisse tale controllo.

Se pur la decisione del Tribunale di Busto Arsizio vada nella giusta direzione giuridica, è necessario evidenziare nuovamente come, a tutt’oggi, per i lavoratori che hanno scelto liberamente e legittimamente di non vaccinarsi, visto che non esiste un obbligo giuridico in tal senso a livello europeo, sia comunque riservato un trattamento non solo lesivo della dignità personale degli stessi ma altresì della libertà inviolabile di autodeterminarsi che è sancitaespressamente dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e anche dalla Costituzione. 

AVV. ERIKA SOTTOCASA