di Domenico Armillei.
Oggi affronteremo un nuovo tema quello degli Appalti Pubblici quale principale risorsa per il settore Edilizio in Italia. Le gare d’appalto sono il meccanismo di selezione mediante il quale le pubbliche amministrazioni (stazioni appaltanti), in condizioni di parità, trasparenza e libera concorrenza, individuano i soggetti cui affidare l’esecuzione di contratti aventi ad oggetto pubblici lavori, servizi o forniture.
A differenza dei privati che sono liberi di scegliere le proprie controparti contrattuali, la Pubblica Amministrazione, al fine di limitare che taluni operatori economici vengano indebitamente favoriti o svantaggiati, è soggetta a regole di natura pubblicistica volte a tutelare gli interessi delle stesse amministrazioni e garantire la concorrenza e par condicio tra i potenziali contraenti.
Le gare d’appalto si articolano in più fasi:
- l’avvio del procedimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, disposto dalla cosiddetta delibera a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i sistemi di selezione dei contratti;
- la selezione dei partecipanti con uno dei sistemi indicati nel bando tra quelli previsti dal Codice (procedure aperte, ristrette e negoziate);
- la valutazione delle offerte che serve a individuare, tra i partecipanti alla procedura, l’impresa con la quale l’amministrazione stipulerà il contratto (secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso);
- l’aggiudicazione.
La graduatoria delle offerte presentate e, dunque, la loro selezione viene svolta valutando le stesse sulla scorta di tre indici fondamentale:
- i requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.
Di regola, ad ottenere punteggi migliori sono gli operatori che, a fronte di una spesa contenuta (cd. offerta economica, che comunque non può e non deve essere inferiore a determinate soglie, pena l’esclusione) riescano a mantenere elevati standard tecnico-qualitativi in aderenza alle richieste poste dal bando di gara.
L’aggiudicazione di un appalto pubblico può avviene secondo due modalità, indicate dall’art. 81 del codice degli appalti pubblici, rubricato “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”, il criterio del prezzo più basso o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per quanto attiene il primo criterio, la legge sancisce che il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Codice appalti prevede che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.
I prezzari regionali rappresentano un parametro di riferimento ai fini del calcolo finale della base d’asta, e uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori del settore per la quantificazione dei costi degli interventi delle opere pubbliche. Il suo utilizzo consente infatti la definizione di una stima a base d’asta congrua ed omogenea nelle diverse zone territoriali coinvolte.
Qui la cosa si fa interessante.
Come mai da decenni la maggior parte degli Appalti Pubblici si vengono aggiudicati con dei ribassi in media che vanno dal 30-40% ed in alcun casi raggiungono anche il 50-60%.
Mi domando dove è il problema, i prezzi riportati nei Prezzari Regionali sono errati?
Se cosi fosse, come mai sono stati approvati dalle regioni mediante delibera, e la cosa sarebbe grave.
Se invece fossero corretti?
Ma se sui prezzi unitari sono già compresi i costi sostenuti in maniera indiretta, non riconducibili alla lavorazione compresa tra il 13% ed il 16% e l’utile d’impresa pari al 10% dei costi sostenuti.
Detto questo perché si accettano ribassi con percentuali elevate come prima specificato, come dire che una parte dell’appalto lo pagasse l’impresa, in tutta sincerità non credo che un’impresa faccia beneficenza.
Come mai alla fine dei lavori le somme risparmiante in sede di gare vengono il più delle volte recuperate per effettuare migliorie o varianti richieste in corso d’opera?
O era un modo per aggiudicarsi l’appalto, tanto nel corso dei lavori poi in un modo o in un altro i soldi sono stati ormai stanziati e tanto vale recuperarli.
Per fugare ogni dubbio e pensare male?
Non è il caso allora di far vincolare l’impresa mediante una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo ribassato in sede di gara?
I pagamenti della Pubblica Amministrazione continuano a rappresentare una forte criticità̀ per l’attività̀ delle imprese di costruzioni in Italia; una criticità̀ che, oltre ad incidere negativamente sul funzionamento dell’economia e a determinare effetti negativi sull’occupazione e sugli investimenti nel settore. In media, le imprese che realizzano lavori pubblici vengono pagate 156 giorni (5 mesi) dopo l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, contro i 60 giorni previsti dalla normativa comunitaria.
Ma da quello che mi risulta negli altri paesi europei i tempi di pagamento sono quelli comunitari, e i ribassi sono di molto più inferiori ai nostri. Non sarebbe più opportuno accettare ribassi al massimo del 5%, o lavorare come da prezzario e intensificare i controlli per far si che le imprese abbiano tutte le maestranze a proprio carico (e non prese dalle cooperative), perfettamente in regola come prevede il CCNL Edile, per una migliore tutela dei lavoratori. E soprattutto l’Impresa che va oltre il 5%, deve garantire personalmente l’importo ribassato mediante strumenti bancari.
Credo che sia venuto il momento di cambiare tutto il settore Appalti Pubblici in Italia per garantire alle PMI e micro imprese di accedere agli appalti pubblici, avendo in primis ribassi accettabili e poi garanzia dei pagamenti in tempi certi dalla parte dell’amministrazione pubblica.