Era stato punito per aver semplicemente svolto la propria professione, quella di ristoratore, sfidando le regole di una politica che aveva finito per mettere in ginocchio l’intero settore per mesi. Ritrovandosi per questo a fare i conti con sanzioni pesanti, con la sola colpa di aver servito dei clienti in violazione delle norme contenute del Dpcm del 14 gennaio 2021. Alla fine, però, in favore di Gabriele Camezzana, residente a Lavagna in Liguria e difeso dall’avvocato Marco Mori, è arrivata la sentenza di accoglimento del ricorso da parte del giudice di pace di Chiavari Cristina Grassone. L’ennesimo, duro colpo alla strategia adottata dai nostri governanti.
Titolare del ristorante “U Pescau” di Lavagna, Camezzana era stato colpito da un’ordinanza del prefetto a seguito di un accertamento svolto dai carabinieri nel suo locale l’8 maggio 2021, quando erano ancora in vigore regole specifiche per le varie Regioni d’Italia, divise in fasce in baso all’andamento della curva epidemiologica. In particolare, anche per le “zone gialle” era vietato a bar e ristoranti di fare servizio dopo le 18, orario a partire dal quale era vietato anche l’asporto. I militari avevano invece accertato che l’attività di U Pescau non era sospesa, con clienti intenti a consumare la cena poco prima delle 20.
L’avvocato Mori è riuscito a far valere le ragioni del suo assistito puntando sull’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, non prevista da nessuna norma, e di conseguenza “l’illegittimità anche di tutti i Dpcm emessi, atti amministrativi non aventi forza di legge e come tali non idonei a comprimere qualsiasi diritto costituzionalmente garantito, in particolare quello al lavoro e alla libertà di iniziativa”.
Nello specifico, il decreto legge contestato era stato emesso sulla base di una “delega in bianco del governo, che aveva dotato sé stesso e il presidente del Consiglio di poteri extra ordinem, eludendo in tal modo sia la riserva di legge posta a livello costituzionale, sia il principio di legalità formale e sostanziale”. Un’illegittimità ravvisabile anche per “mancanza di adeguata motivazione”. Per il giudice, la richiesta di annullamento delle sanzioni nei confronti del ristoratore “è meritevole di accoglimento”.
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