Le ATS lombarde non rientrano fra le Strutture del perimetro di applicazione della legge, eppure impongono il “vaccino”.
In questi ultimi mesi assistiamo al moltiplicarsi dei ricorsi (presso i TAR e i Tribunali ordinari) di tanti lavoratori della sanità, sia pubblica che privata, che sono stati sospesi dal lavoro perché non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale anti covid-19. Le ordinanze e le sentenze dei vari Tribunali sono talvolta contrastanti e lasciano perplessi sull’effettiva interpretazione della normativa che impone tale ingiustificata sospensione. (Continua dopo la foto)
In taluni casi, la manifesta illegittimità dei provvedimenti di sospensione, legittima l’ipotesi di non trovarsi – in realtà – di fronte a libere e corrette scelte gestionali, bensì a scelte effettuate sulla base di interferenze e pressioni di natura politica. In altre parole, imponendo – da un lato – l’obbligo vaccinale anche a chi non sarebbe, per legge, a ben vedere, obbligato al “vaccino” e sospendendo – dall’altro – quelli che (forti della legge dalla loro parte) non si sono piegati, si vuole lanciare un chiaro messaggio (“punirne alcuni per educarne tanti”) a tutti coloro – e sono proprio tanti – che non si sono vaccinati (e non si vaccineranno mai) per scelta, ma purtroppo, lo hanno fatto solo per non soccombere di fronte ad un illecito ricatto, con conseguente perdita del posto di lavoro e della relativa retribuzione. Tutto ciò rischia – tuttavia – come vedremo di tradursi in un vero e proprio “boomerang” per gli Amministratori locali ed anche per i funzionari responsabili gestionali.
E’ inutile, innanzitutto, sottolineare che il provvedimento di “sospensione” assume una grande rilevanza e lesivitàpoiché, oltre a violare il principio cardine sul quale si fonda l’art. 1 della nostra Costituzione, offendegravemente la dignità dell’individuo. La non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale da più parti sollevate sull’intera normativa, porterà la Consulta a doversi pronunciare nei prossimi mesi. Nel frattempo, anche in Lombardia,continuiamo ad assistere ed a subire veri e propri abusi, più che ingiustizie, come nel caso dei dipendenti amministrativi delle ATS sospesi dal lavoro.
Alla base dell’obbligo vaccinale c’è l’intenzione del Legislatore di tutelare la salute pubblica e, in particolar modo,dei soggetti fragili. Ebbene, entrando nel merito dei dipendenti amministrativi del comparto sanità e, nella fattispecie, di quelli che lavorano presso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Lombardia, al fine di poter verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di sospensione, è sufficiente esaminare il DL n. 24 del24/3/2022 che ha prorogato al 31/12/2022 l’obbligo del vaccino anti-covid ai professionisti sanitari ed al personale che a qualsiasi titolo svolge la propria attivitànelle Strutture di cui all’art. 8-ter del DLGS 30/12/1992 n. 502.
Il “comune denominatore” delle Strutture sanitarie e sociosanitarie elencate nel citato art. 8-ter è costituito dal fatto che le stesse, a seguito di specifiche autorizzazioni, “erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie”.
La norma è molto chiara e precisa, delinea un perimetro ben definito, al di fuori del quale l’obbligo vaccinale non sussiste. Una diversa interpretazione è del tuttoinammissibile sulla base dei normali canoni ermeneutici.
Le ATS lombarde, a partire dal 2015, non erogano – e non possono più erogare – alcuna prestazione sanitaria e sociosanitaria, in quanto non (più) autorizzate a tal fine. Anzi, ora le ATS sono proprio gli Enti deputati alla concessione delle autorizzazioni alle Strutture previste dall’art. 8-ter e, pertanto,appare evidente come sianoescluse a priori dal perimetro di applicazione della legge. In buona sostanza, le ATS non sono che un“braccio amministrativo” di Regione Lombardia, che fa da tramite tra la stessa Regione e gli Enti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie sul territorio.
Bisogna sottolineare come alcune Regioni si stiano“ravvedendo” sulle disposizioni – decisamente impositive e illegittime – impartite alle varie Strutture sanitarie e sociosanitarie; e ciò sulla spinta di diversiprovvedimenti giudiziari favorevoli ai lavoratori che hanno subito l’ingiusto provvedimento di sospensione. C’è da augurarsi, a questo punto, che anche Regione Lombardia faccia un passo indietro, anche perché i possibili danni erariali quali conseguenza di provvedimenti manifestamente illegittimi rischiano di essere enormi,per non parlare delle responsabilità anche penali che potrebbero implicare scelte “politiche” scellerate.
I precedenti per innescare una marcia indietro da parte di Regione Lombardia non mancano; sono state, infatti,recentemente pubblicate ordinanze che hanno riammesso al lavoro dipendenti ingiustamente sospesi, come quella – per esempio – del Tribunale Ordinario di Firenze (Sez. Lavoro – n.467 del 30/5/2022) con cui il Giudice ha ritenuto illegittima la sospensione di un lavoratore di ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo), in quanto l’Ente, se pur integrato nel Servizio Sanitario Regionale, non eroga alcuna prestazione sanitaria o sociosanitaria (unico presupposto previsto dalla norma impositiva dell’obbligo, che essendo di natura eccezionale, non può peraltro essere interpretata estensivamente), configurandosi quale Ente di secondo livello, al pari delle ATS lombarde.
Nell’ambito di dette Strutture, le attività del personale amministrativo non prevedono il contatto con i pazienti e con le persone fragili e, pertanto, viene a cadere la ratio della norma impositiva dell’obbligo.
Vale la pena di sottolineare come “invitare all’obbligo vaccinale anti-Covid” – pena la sospensione – lavoratori che non sono soggetti a tale obbligo (in quanto operanti fuori dal perimetro di applicazione della norma e che, di fatto, non possono in alcun modo compromettere la tutela della salute pubblica), significherebbe esporli a gravi rischi e pregiudizi per la loro personale salute, attesa la ormai sempre crescente emersione della portata del problema degli effetti avversi post-vaccinali, con esiti spesso gravi e talvolta letali, così come da illustri pubblicazioni scientifiche e dai numerosi studi clinici.
Una sospensione manifestamente illegittima ab origine permetterà al lavoratore danneggiato di chiedere di essere risarcito per tutti i danni subiti e subendi, ed – a quel punto – potranno agire, anche penalmente (nei confronti delle persone fisiche che hanno disposto il provvedimento di sospensione) anche coloro che non sono stati sospesi soltanto perché hanno ottemperato ad un “non-obbligo” sotto il ricatto di sospensione! Auspichiamo, per tutti questi ricorsi sulle sospensioni di tanti lavoratori, un giudizio univoco da parte degli Organi giudicanti, TAR e Giudici ordinari del lavoro, espresso con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto della Costituzione e nella corretta interpretazione della Legge e, soprattutto, in piena libertà ed autonomia, senza condizionamenti politici e mediatici.
Bisogna dire, oltretutto, che – allo stato attuale – con l’ emergenza sanitaria cessata, appare oltremodo irragionevole e incomprensibile mantenere una proroga dell’obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 per tutto il settore sanitario, quando è palese la drammaticità dellacarenza di personale medico ed infermieristico negli ospedali, con gravissimo pregiudizio per la salute dei cittadini. Ci auguriamo quindi che – con una effettiva presa di coscienza da parte delle autorità competenti,vengano immediatamente ritirate tutte le sospensioni illegittime di tutti i lavoratori interessati, a garanzia della pace sociale ed a beneficio dell’intera Comunità nazionale.
Infine, alla luce di quanto emerge dalle cronache quotidiane su stampa e Tv, fa clamore sentir parlare alcuni politici e virostar, di tutela della salute e di misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, quando sono agli occhi di tutti eventi pubblici con migliaia di persone “ammassate”. Al cospetto di tale evidenza, fa specie ed è ripugnante la “persecuzione” nei confronti di onesti e “sani” lavoratori, costretti nelle aule dei Tribunali a reclamare il sacrosanto diritto del proprio posto di lavoro, contro una sospensione decisamente priva di ogni fondamento giuridico! E’ inoltre doveroso ricordare che la “vaccinazione” anti-covid è una misura “inefficace” ai fini di prevenire il contagio, come ampiamente risaputo.
Avvocati Italexit “Ultima Linea” Lombardia