Una questione giuridica di rilevante importanza e che necessita di essere sottolineata, riguarda la tutela del diritto di difesa sancito dall’art 24 della Costituzione, diritto che si riversa altresì sull’art. 111 della Costituzione che prevedecome il processo debba essere svolto in contraddittorio tra le parti.
Passiamo ad esaminare un caso concreto.
Un avvocato, di cinquanta anni, per il quale la legge prevede “l’obbligo” di vaccinarsi, ma che decide legittimamente di non adempiere a tale obbligo, che per altro obbligo a livello giuridico non è, si sta occupando di un caso di mafia (la stessa cosa riguarderebbe un processo civile in corso).
Qualora venisse fissata ora un’udienza, e non potendo l’avvocato recarsi presso le opportune sedi giudiziarie, come può essere garantita all’imputato (nel processo penale) o alla parte (nel processo civile) il legittimo interesse a difendersi?
La risposta a tale quesito è che il diritto di difesa con l’attuale legge che impone l’obbligo vaccinale, viene purtroppo gravemente violato in quanto, se è vero che gli avvocati possono farsi sostituire ad un udienza da un collega, è altrettanto vero che il rapporto giuridico tra il legale e il suo cliente si basa necessariamente sulla fiducia che il cliente ripone nei confronti diquell’avvocato al quale infatti ha scelto di rivolgersi per tutelare i propri diritti.
Non si può altresì pensare che il difensore di fiducia di un cliente, d’improvviso, possa delegare una causa di migliaia di pagina dallo stesso studiata ad un nuovo difensore!!!
L’esempio appena menzionato mostra incontrovertibilmente come la legge in oggetto blocchi la giustizia in quanto l’avvocato cinquantenne non vaccinato non potrà più esercitare il suo diritto di svolgere legittimamente la sua attività lavorativa e, fatto ancora più grave, lo stesso non potrà difendere il proprio assistito.
La situazione che si è creata causa necessariamente la grave violazione del diritto delle parti ad avere un giusto processo,nonché il diritto del cliente di scegliersi liberamente l’avvocato che meglio lo possa rappresentare e tutelare nelle opportune sedi giudiziarie.
L’obbligo in questione comporta altresì dei gravi problemi relativamente al diritto dei detenuti di partecipare ai propri processi penali in quanto, il fatto che migliaia di rappresentati delle forze dell’ordine abbiano legittimamente deciso di non vaccinarsi causa anche dei problemi di trasporto dei detenuti dalle case circondariali presso le aule di giustizia. Tale questione unita al fatto che gli avvocati ultra cinquantenni non vaccinati non possano difendere i propri clienti, comporta la negazione della difesa tecnica a soggetti imputati che si trovano in situazioni di inferiorità giuridica.
Infine, ma non da ultimo, occorre precisare come, a seguito delle innumerevoli proteste poste in essere dagli avvocati per la violazione del loro diritto al lavoro e del diritto di difesa degli assistiti, la Ministra della Giustizia Dott.ssa Cartabia abbia riposto (e qui siamo veramente nell’assurdo) che il diritto alla difesa, con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, non comporta, in alcun modo la violazione del diritto alla difesa in quanto la normativa prevede che gli avvocati possano nominare dei sostituti processuali.
Per finire, ecco un paradosso: mentre le parti, i testimoni, i consulenti tecnici possono entrare presso i Tribunali e le Corti con il Green pass base, gli avvocati cinquantenni non vaccinati non vi possono accedere in quanto per gli stessi è obbligatorio il super Green pass.
AVV. ERIKA SOTTOCASA